25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
5.4.3 L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è
pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio
dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese,
dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del
fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali
di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla
base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo
di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti
finanziati dal fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell’esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l’importo definitivo
del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio
di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.
5.4.4. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate
che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in
corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e
all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale
vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese
pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità
il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo
ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In
particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma
triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che
prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli
interventi di investimento programmati.
In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due
componenti logicamente distinte:
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese
già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi
successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura
di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi.
5.4.5 L’esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di
previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella
programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel
caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si
ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l’avvio dell’investimento, il
fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente
possibile individuare l’esigibilità della spesa.
In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell’esercizio in cui si prevede di realizzare
l’investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e,
nel bilancio gestionale (per le regioni) e nel PEG (per gli enti locali), è “intestato” alla specifica
spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le
modalità.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL)
della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di
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