25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede
alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile degli interventi inseriti nel
programma triennale dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell’accordo riguardante il ricorso ad una centrale di
committenza per l’aggiudicazione di appalti, la stipula e l’esecuzione di contratti per
conto di un’altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni
giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l’amministrazione o ente destinatario
dell’opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale
di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese
riguardanti la realizzazione dell’opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell’opera da parte
della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili,
l’amministrazione o ente destinatario dell’opera può conservare il fondo pluriennale
vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza
per conto dell’amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli
impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio
della competenza finanziaria.”;
h) il paragrafo 5.4 è sostituito dai seguenti:
“5.4 Il Fondo pluriennale vincolato
5.4.1 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate
al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza
finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra
l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
5.4.2 Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate
al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento
di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di
imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della
competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie.
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla
registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del
principio contabile generale della competenza finanziaria.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire
la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
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