25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
Visto il comma 2 dell’art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione
per l’armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione
della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al
titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il
presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della
raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6 dell’art. 3 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili
applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione
per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Codice dei contratti pubblici»;
Visto l’art. 1, comma 831 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che «all’art. 233-bis, comma 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: “fino all’esercizio 2017” sono soppresse» rendendo facoltativa l’adozione del bilancio consolidato da parte
degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
Visto l’art. 1, commi da 897 a 900 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disciplinato le modalità di utilizzo
delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti soggetti al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in disavanzo;
Visto l’art. 65, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall’art. 1, comma 909
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese di investimento per
lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile
2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2 del presente decreto»;
Visto l’art. 183, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall’art. 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «Le economie riguardanti le spese
di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall’allegato n. 4/2
del medesimo decreto legislativo»;
Visto l’art. 40, comma 2-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma 937
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere
dall’esercizio 2018, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nell’ultimo anno hanno registrato
valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a
esigenze effettive di cassa. L’eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere
coperto nell’esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa»;
Considerate le norme che disciplinano il ripiano pluriennale dei disavanzi degli enti territoriali, con particolare
riferimento all’art. 9, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, all’art. 1, commi da 779 a 783 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all’art. 1, comma 874
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l’art. 2, comma 2,
lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni dell’11 luglio 2018 e del 9 gennaio 2019;
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