25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, di seguito denominati
“società cedenti”, aventi sede legale in Italia, di crediti
pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, classificati come sofferenze, nel rispetto dei criteri
e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge
14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, come modificato dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con
proprio decreto, prorogare il periodo di cui al comma 1
per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte
della Commissione europea.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea di cui al comma 1, incarica, anche avvalendosi del soggetto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge
n. 18 del 2016, uno o più soggetti qualificati indipendenti,
indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio
della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede, nel limite
massimo complessivo di euro 150.000 (centocinquantamila/00) per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 a valere
sulle risorse di cui all’articolo 24.
Art. 21.
Modifiche al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
2016, n. 49.
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016 n. 49, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole “alla data della cessione”
sono soppresse;
b) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto
tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in
base al piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna
di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5,
comma 1, risulti inferiore al 100 per cento per due date
consecutive di pagamento degli interessi, ivi inclusa la
data rilevante per la suddetta escussione;
f-ter) nel caso di sostituzione, nessuna penale o
indennizzo sono dovuti al soggetto sostituito e il medesimo ha l’obbligo di collaborare in buona fede al fine di
consentire la rapida ed efficace sostituzione; la società
cessionaria dà evidenza di aver adottato idonee procedu-
Serie generale - n. 71
re che consentano una rapida ed efficace sostituzione; il
nuovo soggetto incaricato della riscossione non può essere collegato al soggetto sostituito.».
2. All’articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “all’ultimo gradino della
scala di valutazione del merito di credito investment grade” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti
“a BBB o equivalente”;
b) il comma 2 è abrogato.
3. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 18 del
2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni
caso, qualora ad una data di pagamento degli interessi sui
Titoli mezzanine, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero
vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di
credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al
90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a
quella data di pagamento sono differiti all’avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla
data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento.”.
4. All’articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2016, il
comma 1-bis, è sostituito dal seguente: «1-bis. I pagamenti di cui al comma 1, numero 2), sono, in tutto o in
parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento delle
somme di cui al comma 1, numero 2), il rapporto tra gli
incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al
piano di recupero vagliato dall’agenzia esterna di valutazione del merito di credito di cui all’articolo 5, comma 1, risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti di cui
al comma 1, numero 2) che sono condizionati ad obiettivi
di performance sono differiti, per la parte che rappresenta
un ammontare non inferiore al 20 per cento dei pagamenti
complessivi di cui al comma 1, numero 2), fino alla data
di completo rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero
alla data in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100
per cento.».
5. All’articolo 9 del decreto-legge n. 18 del 2016 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini
della determinazione del corrispettivo della garanzia dello Stato si fa riferimento a tre Panieri CDS definiti come
il paniere di contratti swap sul default di singole società (credit default swap - CDS) riferiti a singoli emittenti
italiani la cui valutazione del merito di credito, rilasciata
da S&P, Fitch Ratings o Moody’s, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sia pari a:
i) BBB+/Baa1, BBB/Baa2, o BBB-/Baa3 per il
primo Paniere, utilizzato se il rating dei Titoli senior è
BBB/Baa2/BBB/BBB;
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