25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, nonché all’articolo 9, commi 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 4. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui al comma 2, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura “per residenza”, è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 2-ter, e 9, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. I cittadini del Regno Unito e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 4, possono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1, se hanno maturato cinque anni di regolare e continuativo soggiorno sul territorio nazionale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea non sono più valide per l’attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. Nei confronti dell’esibitore si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e si procede ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al cittadino del Regno Unito regolarmente iscritto in anagrafe ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 30 del 2007, che entro il 31 dicembre 2020 non ha chiesto al Questore della provincia in cui dimora il rilascio del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi. 8. Il presente articolo si applica soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell’effettivo recesso. Serie generale - n. 71 Art. 15. Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza 1. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell’Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020. Art. 16. Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 1. Per potenziare i servizi consolari prestati ai cittadini italiani, sono autorizzati i seguenti interventi: a) la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 1 milione di euro per l’anno 2020 per l’acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito; b) la spesa di 750.000 euro per l’anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 ad integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; c) la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 per incrementare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari. 2. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese, all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole “2.870 unità” sono sostituite dalle seguenti: “2.920 unità”. Ai fini dell’incremento del contingente previsto, è autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per l’anno 2019, euro 2.299.437 per l’anno 2020, euro 2.345.426 per l’anno 2021, euro 2.392.334 per l’anno 2022, euro 2.440.181 per l’anno 2023, euro 2.488.985 per l’anno 2024, euro 2.538.764 per l’anno 2025, euro 2.589.540 per l’anno 2026, euro 2.641.330 per l’anno 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dall’anno 2028. 3. All’articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica». L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per l’anno 2019, euro 6.299.437 per l’anno 2020 e euro 5.345.426 per l’anno 2021, euro 5.392.334 per l’anno 2022, euro 5.440.181 per l’anno 2023, euro 5.488.985 per l’anno 2024, euro 5.538.764 per l’anno 2025, euro — 10 —

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