25-3-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle banche, agli istituti di moneta elettronica e alle imprese di investimento di cui all’articolo 3, commi da 1 a 5, nei casi in cui: a) non abbiano presentato le notifiche di cui all’articolo 3; b) non abbiano presentato le istanze di cui all’articolo 3. Nel caso indicato dalla lettera b) il termine di sei mesi di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, alle banche e alle imprese di investimento del Regno Unito è consentito di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter), anche nei casi, di seguito elencati, in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti: a) per l’ipotesi di mancata notifica ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, limitatamente ai contratti in essere alla data del recesso, per i sei mesi successivi a tale data; b) per l’ipotesi di non presentazione dell’istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 7, limitatamente ai contratti in essere al termine del periodo consentito per la presentazione dell’istanza stessa, per i sei mesi successivi a tale data. 5. Per gli eventuali finanziamenti concessi dai soggetti di cui ai commi 1 e 3 nell’esercizio dell’attività riservata precedentemente svolta, la cessazione dell’attività non comporta modifica dei tempi e modalità del pagamento degli interessi nonché del rimborso del capitale da parte del cliente. Art. 5. Prestazione dei servizi e delle attività da parte dei soggetti italiani nel Regno Unito dopo la data di recesso 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. 2. La notifica alle autorità competenti è effettuata entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle autorità competenti. 3. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività. Serie generale - n. 71 Art. 6. Operatività dei gestori delle sedi di negoziazione italiane e del Regno Unito dopo la data di recesso del Regno Unito. 1. I gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l’estensione dell’operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore. 2. I gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, consentendo l’accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, sia stata presentata, ai sensi degli articoli 28, 29-ter o 70 del TUF, istanza per l’estensione dell’operatività nel territorio della Repubblica e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore. Art. 7. Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Le banche di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e all’articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all’articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 3, comma 5, e all’articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del Testo unico bancario. 2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all’articolo 128-bis del TUB purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d’origine. 3. Le banche e le imprese di investimento di cui all’articolo 3, comma 4, nonché i soggetti cui si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l’adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all’articolo 32-ter del Testo unico della finanza. — 7 —

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