GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ON
-L
IN
E
cedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche o di
eversione dell’ordinamento costituzionale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
Procuratore generale della Corte di cassazione, che
provvede direttamente o attraverso un suo sostituto
appositamente designato.
Art. 5.
Unita' antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante
gravita', il Ministro dell’interno costituisce apposite
unita' investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia,
individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le
altre attrezzature occorrenti, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
GA
ZZ
ET
TA
appartenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui
confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua
permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi
modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche,
anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al
comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si
procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altres|' omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all’articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando
sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, ovvero quando sia necessario
per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione
di attivita' terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle
indagini o delle attivita' informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi
con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e'
ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell’esame dei ricorsi di cui al
comma 4 e di quelli di cui all’articolo 13, comma 11,
del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione
dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il
segreto d’indagine o il segreto di Stato, il procedimento
e' sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali
dello stesso non possono essere comunicati al tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga
per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale l’amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la
decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano
fino al 31 dicembre 2007.
7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del
1998, il comma 3-sexies e' soppresso.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al
comma 1, il pubblico ministero si avvale di regola delle
Unita' investigative interforze di cui al medesimo
comma.
—
GU
RI
TE
L
DA
TR
AT
TA
CO
PI
A
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento
dell’attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di
cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, a richiedere l’autorizzazione per svolgere le attivita' di cui all’articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di pro-
Serie generale - n. 173
UF
FI
CI
AL
E
27-7-2005
Art. 6.
Nuove norme sui dati
del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o
dell’autorita' amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o
telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono
la tracciabilita' degli accessi e dei servizi, debbono essere
conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte
salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo
di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati
oltre i limiti previsti dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalita' del presente decreto, salvo
l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque
perseguibili.
2. All’articolo 55, comma 7, del decreto legislativo
1 agosto 2003, n. 259, le parole: ßdell’attivazione del
servizioý sono sostituite dalle seguenti: ßprima dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le
necessarie misure affinche¤ venga garantita l’acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di
ö 5 ö
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents