GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La declaratoria di cui all’allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e
successive modificazioni, relativamente alla categoria
specializzata 0S18 prevede ßlavorazioni costituite dalla
produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di
strutture in acciaio e di facciate continue costituite da
telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro
materialeý. L’Autorita', con la determinazione del
12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e) dell’allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32
puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere
in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in
propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del
19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l’Autorita' ha, poi,
chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13,
OS18, OS32 puo' essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti e non puo' essere attribuita
quando l’impresa provveda al solo assemblaggio ed
installazione con proprie maestranze e mezzi.
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Anche in ordine al requisito di cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e'
stato precisato che i contratti d’appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all’entrata in vigore dello stesso D.P.R., ovvero in epoca in
cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio
1982, n. 770, e successivamente il decreto ministeriale
15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette
norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria
specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente
nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non
era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilita'
di uno stabilimento di produzione.
Considerato in diritto.
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EØ stato precisato, infatti, che non puo' essere ritenuta
ostativa al rilascio della attestazione nella categoria
OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato
all’interno del cantiere allestito per una determinata
commessa, posto che l’attivita' delle imprese di costruzione e' caratterizzata dal fatto che la produzione viene
realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno
evidenziato che richiedere la disponibilita' di uno stabilimento per tutta la durata di validita' dell’attestazione
vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione
nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti
dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, e successive modificazioni.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
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Al fine di approfondire la lettura del dato normativo
di riferimento, sono state convocate in audizione anche
le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e
F.IN.CO. In tale sede, l’AGI ha osservato che l’utilizzo
di termini come ßproduzione in stabilimento o propri
stabilimentiý sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi
fuori dal cantiere. In questo senso e' da considerare
come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non
si e' mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le
imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l’AGI che, fermo
restando quanto precede, in senso speculare ed opposto, non puo' nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilita' di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato
a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio,
uno stabilimento in una citta' X si debba trasportare le
componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del
mondo. La F.IN.CO. ha richiamato quanto indicato
nell’atto di segnalazione ed, in particolare, la necessita'
che la qualificazione nella categoria specializzata OS18
puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere
in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri
stabilimenti.
L’elemento di novita' introdotto dal legislatore nella
declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui
all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, rispetto
alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali
n. 770/1982 e n. 304/1998, e stato quello di introdurre
la locuzione produzione in stabilimento. La novita', pertanto, e' stata quella di riservare la qualificazione in
detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva
capacita' aziendale di produrre e mettere in opera gli
elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18.
L’esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacita' ed organizzazione aziendale e' stata determinata
dalla specificita' tecnica degli elementi rientranti in
detta categoria e nella esigenza di individuare in capo
ad uno stesso soggetto la titolarita' della produzione e
della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato
e definito tutti gli aspetti tecnici e', di conseguenza, in
grado di assicurare la produzione in qualita' nei propri
stabilimenti.
La precedente normativa dell’Albo Nazionale dei
Costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la
produzione in stabilimento e da cio' deriva la fondata
osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio
del nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti,
anche sulla base di una produzione allestita in cantiere
o sulla base di stabilimenti all’uopo affittati per la
durata della commessa, ma deriva, altres|' , l’infondata
argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del
nuovo sistema di qualificazione, e' sufficiente, ai fini
della qualificazione, la prova di aver effettuato tale
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