GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27-7-2005 Serie generale - n. 173 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GA ZZ ET TA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l’introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonche¤ di idonei dispositivi operativi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l’innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze; Art. 1. — Emana il seguente decreto-legge: GU RI TE L Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo TR AT TA DA 1. All’articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: ß1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonche¤ agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico.ý; b) al comma 2, le parole: ßAl personale di polizia indicato nel comma 1ý sono sostituite dalle seguenti: ßAl personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bisý. CO PI A modificazioni, e di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: ßdecreto legislativo n. 286 del 1998ý, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico, vi e' l’esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorita' giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. UF FI CI AL E DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144. ON -L IN E LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero. 3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. 5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumita' delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero puo' essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Art. 3. Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi 1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto puo' disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno, l’espulsione dello straniero ö 4 ö

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