GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITAØ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI
Serie generale - n. 173
DETERMINAZIONE 13 aprile 2005.
Criteri che le SOA debbono seguire al fine del rilascio della
attestazione di qualificazione nella categoria specializzata
OS18. (Determinazione n. 4/2005).
IL CONSIGLIO
Premessa.
a) dai certificati di esecuzione presentati dall’impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente,
ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
cui all’art. 18, comma 5, lettere b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive
modificazioni, che i componenti messi in opera siano
stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti;
b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della
dimostrazione del possesso del requisito di cui
all’art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l’effettiva
disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un
periodo di tempo almeno pari alla durata della validita'
dell’attestazione di qualificazione.
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Con nota, acquisita al protocollo dell’Autorita'
n. 5420/isp/soa, del 10 febbraio 2005 la Unioncamere
ha rappresentato che, a seguito dell’emanazione della
determinazione n. 14/2004, relativa ai criteri che le
SOA debbono seguire al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata
OS18, le Camere di commercio hanno ricevuto dalle
imprese edili la richiesta di annotazione nel REA, di
quanto indicato al punto 6) della determinazione,
ovvero del titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento.
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La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi,
ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni
di qualificazione nella categoria OS18, che:
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27-7-2005
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Le Camere di commercio hanno riferito che tra le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 581/1995, concernente il Regolamento
in materia di Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non rientra
l’obbligo, per le imprese che comunicano l’apertura
delle unita' locali, anche presso uno stabilimento, l’esibizione di documentazione probatoria del titolo di possesso o di utilizzo della sede di tali unita' locali.
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Per tali motivazioni il Consiglio dell’Autorita', nel
prendere atto delle considerazioni espresse, nella seduta
del 6 aprile 2005 ha ritenuto di abrogare la determinazione n. 14/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 17 settembre 2004, e di sostituirla con la
seguente.
Considerato in fatto.
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La F.IN.CO. ö Federazione Industrie Prodotti
Impianti e Servizi per le costruzioni ö ha inoltrato
all’Autorita' una segnalazione in merito al rilascio delle
attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell’allegato A al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34
e successive modificazioni, e' specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda ßla produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio
e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materialeý. Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al
proprio interno un chiaro riferimento ad attivita' di produzione in stabilimento e montaggio in opera.
A seguito della suddetta segnalazione, il Servizio
Ispettivo dell’Autorita', nell’ambito dei controlli ex
art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con
riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da
queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la
documentazione con cui e' stata comprovata l’effettiva
disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un
periodo di tempo almeno pari alla durata di validita'
dell’attestazione.
La documentazione inviata dalle SOA e' risultata, in
alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del
legale rappresentante dell’impresa senza alcun riferimento ne¤ alla localizzazione dello stabilimento ne¤ al
titolo giustificativo dell’effettiva disponibilita' dello stabilimento da parte dell’impresa. Il Servizio Ispettivo,
non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA
sufficiente al fine del puntuale riscontro dell’effettiva
produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria,
nonche¤ dell’effettiva disponibilita' dello stabilimento,
ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.
La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e
dalle imprese ha superato i profili di contestazione in
ordine alle modalita' di accertamento dei requisiti, ma
ha evidenziato la necessita', da parte degli operatori del
settore e delle relative associazioni di categoria, di un
incontro volto ad approfondire le questioni prospettate
ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L’esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 e scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese
a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio
Ispettivo.
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