GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 29 luglio 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d’Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e
liquidazione ßEXPRESS IIý con valuta pari al giorno
di regolamento.
DECRETO 20 giugno 2005.
Riconoscimento, alla sig.ra Cani De Franceschi Thais, di
titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l’istanza con la quale la sig.ra Cani De Franceschi Thais cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di ßme'dico cirujanoý conseguito in
Venezuela,ai fini dell’esercizio in Italia della professione medico chirurgo;
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Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto
ricavo dell’emissione, sara' effettuato dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 29 luglio 2005.
MINISTERO DELLA SALUTE
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sente decreto, ed il totale complessivamente assegnato,
nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della
Tesoreria Provinciale dello Stato rilascera' apposita
quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di
base 6.4.1), art. 8.
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In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato
nelle premesse.
Art. 5.
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L’onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all’anno finanziario 2007, fara'
carico ad appositi capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l’importo pari
al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo
2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) per l’importo
pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per
l’anno in corso.
CO
PI
A
L’ammontare della provvigione di collocamento prevista dall’art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005,
sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i ßpagamenti da regolareý e fara' carico al capitolo 2247 (unita'
previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2005
Il direttore: Cannata
05A07592
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni,
in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394 ßRegolamento recante norme di
attuazione del testo unico a norma dell’art. 1,
comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286ý e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre
2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394
del 1999 ed in particolare il comma 7 dell’art. 50, che
disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non
comunitari, nonche¤ dei titoli accademici di studio e di
formazione professionale, complementari dei predetti
titoli abilitanti all’esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell’ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che estende l’applicazione delle
norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella
riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla
richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto
disposto dall’art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l’esito della prova attitudinale effettuata in data
30 maggio e 9 giugno 2005, ai sensi dell’art. 8,
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