GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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concluso dall’Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA)
e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di
lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European
Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all’interoperabilita' del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo
statuto della Societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio
relativa all’attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del
datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza
marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 200/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica
la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui
all’art. 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti legislativi al fine di
dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica
la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente
necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le dorme per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili
con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l’effettiva applicazione del principio di parita'
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un’ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto
attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all’occupazione e
al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo
di attivita' e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la
retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di
perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
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b) definire la nozione di discriminazione come ßdirettaý
quando una persona e' trattata meno favorevolmente, in base al
sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una
situazione analoga; definire la nozione di discriminazione ßindirettaý quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione
di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso,
rispetto a persone dell’altro sesso, salvo che, nel caso di attivita'
di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti
essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di ßmolestieý
quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un
comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignita' di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze,
anche ambientali; definire la nozione di ßmolestie sessualiý
quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta
una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie
sessuali come discriminazioni;
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c) prevedere l’applicazione del principio di parita' di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, commi
quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
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d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell’art. 6 e dagli
articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/
CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della
normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto
dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge
10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli
organismi di parita';
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e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le
parti sociali al fine di promuovere il principio della parita' di trattamento anche attraverso accordi nell’ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonche¤ il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.ý.
ßAllegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
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