GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
27-7-2005
Serie generale - n. 173
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del
rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altres|' , discriminazioni quei
trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro
che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad
una azione volta ad ottenere il rispetto del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne.ý;
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la
funzione pubblica
Prestigiacomo, Ministro
per le pari opportunita'
Fini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della
giustizia
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
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2-ter. Sono, altres|' , considerate come discriminazioni
le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica,
verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un lavoratore e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Dato a Roma, add|' 30 maggio 2005
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CIAMPI
d) al comma 9 dopo le parole: ßcomma 8,ý sono
inserite le seguenti: ßoltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale,ý;
Visto, il Guardasigilli: Castelli
f) al comma 12, le parole: ßdei commi 1 e 2ý sono
sostituite dalle seguenti: ßdel presente articoloý.
Avvertenza:
Art. 3.
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—
e) al comma 10 dopo le parole: ßimmediatamente
esecutivoý, sono inserite le seguenti: ß, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, nei limiti della prova fornita,ý;
DA
Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia
di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia
di lavoro
TR
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TA
1. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: ßlavoroý sono
inserite le seguenti: ß, in forma subordinata, autonoma
o in qualsiasi altra forma,ý;
CO
PI
A
b) al terzo comma dopo la parola: ßcontenutiý
sono aggiunte, in fine, le seguenti: ß, nonche¤ all’affiliazione e all’attivita' in un’organizzazione di lavoratori o
datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui
membri esercitino una particolare professione, e alle
prestazioni erogate da tali organizzazioniý.
2. Al primo comma dell’articolo 15 della legge
9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: ßdi cui al
ricorso,ý sono inserite le seguenti: ßoltre a provvedere,
se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,ý.
öööööö
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
ö L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore d|' legge ed i regolamenti.
ö La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata in GUCE n. L 269 del
5 ottobre 2002.
ö La direttiva 76/207/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 39 del
14 febbraio 1976.
ö Si riporta il testo dell’art. 17 e dell’allegato B della legge
31 ottobre 2003, n. 306, recante: ßDisposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003ý, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 2003, n. 266, S.O.:
ßArt. 17 (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva
2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all’attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro). ö 1. Il Governo
ö 12 ö
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