GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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ture tecniche di rilevazione eventualmente adoperate,
nonche¤ ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per
assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero
con delibera degli organi competenti per i luoghi, le
installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli
importi posti a carico dell’utenza quale contributo alla
copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 19.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, add|' 27 luglio 2005
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zione e' eseguita per entrambi depositando le copie ad
essi destinate presso la locale sede dell’ordine degli
avvocati.ý;
c) all’articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla
seguente:
ßCitazione a giudizioý;
d) all’articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
ßa) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da
personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei
cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398;ý.
5. All’articolo 72, primo comma, del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
ßa) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da
personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei
cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di
cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398;ý.
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del
codice di procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
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Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
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Servizi di vigilanza che non richiedono l’impiego
di personale delle forze di polizia
Fini, Ministro degli affari
esteri
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1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell’autorita' di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e
delle altre autorita' eventualmente competenti, e' consentito l’affidamento a guardie giurate dipendenti o ad
istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e
dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni
delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche¤ nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non e' richiesto
l’esercizio di pubbliche potesta' o l’impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto
da adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno, le
condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per l’affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezza-
Castelli, Ministro della
giustizia
Landolfi, Ministro delle
comunicazioni
Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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