14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA le di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la domanda di iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2 c.p.p. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell’art. 38 del decreto legislativo n.163/06; 4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 19 marzo 1990, n. 55; 5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; 6. che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’amministrazione, secondo motivata valutazione dell’amministrazione stessa; o che non abbia commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’amministrazione; 7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973; 8. che, nell’anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio; Serie generale - n. 265 9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266; 10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interiettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248; 11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all’ art. 38, comma 1, lettera m-ter del codice; 12. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi); 13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi; 14. che non si trovino, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; NOTA BENE. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa del raggruppamento. B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria. 1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari a € 20.000,00 I.V.A. esclusa moltiplicato per il numero di sottocategorie per le quali l’operatore presenti istanza e nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell’I.V.A. (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per classe 3 delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a € 137.000,00). Per i soggetti di cui all’art. 34 lettere b) e c) del codice ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI che chiede l’iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. 2. Idonee referenze bancarie - Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE — 49 —

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