14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 3. Durata dell’elenco 1. L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all’art. 7 del presente decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto dall’art. 6, saranno conservate a cura dell’ufficio dirigenziale dal responsabile del procedimento ed ordinate per protocollo informatico di arrivo ed inserite nell’apposito elenco in sede di aggiornamento secondo le modalità descritte al successivo art. 12. Serie generale - n. 265 di interesse economico) di cui al Reg. CE del Consiglio 25 luglio 1985, n. 2137, recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 240 del 23 luglio 1991); g) ogni altro operatore economico di cui all’art. 34 del codice. (operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (il termine operatore economico comprende qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, purché svolgente attività di offerta sul mercato di realizzazione di servizi; h) i liberi professionisti singoli od associati; i) società di professionisti. Art. 4. Art. 5. Soggetti ammessi 1. Possono essere ammessi all’iscrizione, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, i seguenti operatori economici: a) gli imprenditori individuali anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n. 422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane previsti dalla legge n. 443 del 1985; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36; (consorzi stabili tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro); d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; (consorzi ordinari di concorrenti previsti dall’art. 2602 del codice civile); e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell’art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 ovvero operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (GIEIE (gruppo europeo Categorie, sottocategorie di specializzazione e classi di importo 1. I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all’interno di ciascuna categoria, per sottocategoria e per classi di importo. 2. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi, ripartiti in sottocategorie, (vds. All. 2) ritenuti necessari per l’esecuzione del programma triennale della pesca e dell’acquacoltura per l’esecuzione del programma operativo di cui al Fondo europeo per la pesca 2007-2013 ed il programma operativo per l’attuazione del Feamp 2014 - 2020, nonché per l’esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, come di seguito specificati: valutazioni, perizie anche tecniche e studi anche di fattibilità connessi ad alcuni particolari aspetti della gestione e/o dell’attuazione del programma operativo, del programma nazionale triennale nonché per l’esecuzione di ogni altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, compresi quelli di natura generale sul funzionamento del Fondo europeo per la pesca; creazioni di reti; organizzazione in rete; nonché misure destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta l’Unione europea; corsi di preparazione e formazione del personale; servizi giuridici-amministrativi a supporto del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi di supporto tecnico/amministrativo per svolgere la necessaria attività di monitoraggio del programma operativo, del programma nazionale triennale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca; servizi connessi alla partecipazione ed all’organizzazione di convegni, conferenze e riunioni organizzati nell’ambito dell’attuazione del programma comunitario, nazionale o di altro regolamento comunitario in materia di politica comune della pesca, ivi compresi ristorazione e catering; servizi di preparazione, gestione sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma — 47 —

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