14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 265
ci - Dipartimento di Polizia allargato all’Ufficio Centrale
Nazionale Interpol.
Art. 13.
2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
Accordo, le Parti si scambiano un elenco degli Uffici
autorizzati a stabilire contatti diretti per adempiere alle
disposizioni del presente Accordo ed i canali di comunicazione utilizzabili a tale scopo.
Lingua di cooperazione
Nel corso della cooperazione ai sensi del presente Accordo le Parti usano la lingua italiana.
Art. 14.
3. Le Parti si informano immediatamente circa eventuali variazioni nell’elenco degli Uffici di cui al paragrafo
2.
4. La cooperazione avviene, in via principale, attraverso il canale «Interpol».
Art. 9.
Riunioni e consultazioni
Al fine di agevolare l’esecuzione del presente Accordo,
i rappresentanti delle Parti possono, qualora necessario,
tenere incontri e consultazioni per discutere e migliorare
la cooperazione.
Art. 10.
Entrata in vigore, cessazione ed emendamenti
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica con cui le Parti si comunicano reciprocamente per iscritto, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto
adempimento delle rispettive procedure interne.
2. Il presente Accordo resta in vigore fino a denuncia
effettuata attraverso i canali diplomatici da una delle due
Parti all’altra Parte circa la sua intenzione di porre fine
all’accordo, con un preavviso scritto di almeno sei mesi.
3. Le Parti, con reciproco consenso, possono apportare
emendamenti al presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sancito
il presente Accordo in due originali, in lingua italiana.
Fatto a Roma il giorno 29 di febbraio dell’anno 2012
Composizione delle controversie
Eventuali controversie relative all’interpretazione o
all’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni tra le Parti.
Art. 11.
p. Il Governo
della Repubblica italiana
CANCELLIERI
p. Il Congresso di Stato
della Repubblica
di San Marino
MULARONI
Rapporti con altri trattati internazionali
1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dagli Stati delle Parti.
Art. 12.
Spese
1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una
richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute
dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per
iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o
straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini
e le condizioni per la trattazione della richiesta ed il modo
in cui saranno sostenute le spese.
2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono
sostenuti dalla Parte richiesta, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte
richiedente.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1166):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 14 novembre 2013.
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede
referente, il 3 dicembre 2013 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 10 dicembre
2013 e il 12 febbraio 2014.
Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.
Camera dei deputati (atto n. 2271):
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede
referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 3 giugno
2014 e il 23 luglio 2014.
Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre
2014.
14G00178
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