14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 265
Art. 1.
Obbligo di cooperazione
E
IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SULLA COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE
E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITÀ
1. Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella
prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all’art. 2 del
presente Accordo.
2. Il presente Accordo non avrà effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Art. 2.
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di
Stato della Repubblica di San Marino (di seguito denominate le «Parti»);
Considerata la necessità di sviluppare la cooperazione
nel settore della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, al riciclaggio, al traffico illecito di stupefacenti,
sostanze psicotrope e precursori chimici, nonché al traffico di migranti e ad altre forme di criminalità;
Consapevoli che la criminalità ha effetti negativi per
entrambe le Parti, mettendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere, la vita e la salute dei
propri cittadini;
Riconoscendo l’importanza della cooperazione transfrontaliera e dell’esigenza di integrare il momento investigativo e quello preventivo per lo sviluppo di efficaci
azioni di contrasto alle fenomenologie delittuose, che incidono sulla percezione della sicurezza della cittadinanza;
Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990
in tema di cooperazione internazionale nel settore della
lotta contro il crimine organizzato, nonché le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione
contro la criminalità organizzata transnazionale - firmata
il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 14 dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi
Protocolli aggiuntivi, nonché le pertinenti Risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l’egida delle Nazioni Unite;
Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon
vicinato tra i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939;
Valutando l’adesione allo Statuto dell’O.I.P.C. Interpol
della Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e
della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 settembre
2006;
Nel rispetto del principio di sovranità e uguaglianza
degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi;
Considerando gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale di entrambi i Paesi;
Hanno convenuto quanto segue:
Settori della cooperazione
1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche
legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma
non esclusivamente, quanto segue:
a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalità informatica e il traffico illecito di beni culturali;
b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la
loro preparazione;
c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte
le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori;
d) frode o falsificazione o contraffazione di
documenti;
e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive;
f) riciclaggio, reati economici e finanziari.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel
contrasto al terrorismo in conformità con la legislazione
nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi
internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei
due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attività sottocopertura.
Art. 3.
Modalità di cooperazione
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2 del presente
Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi:
a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo;
b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a
prevenirli;
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