14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre
1993 n. 385.
Se l’operatore richiedente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l’inizio dell’ attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione.
Per i soggetti di cui all’art. 34 lettere b) e c) del codice,
le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che chiede l’iscrizione. In caso di RTI le referenze devono essere possedute da ciascun operatore che compone
il raggruppamento.
C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale.
Servizi Analoghi - Avvenuta esecuzione di contratti di
servizi per sottocategoria analoga a quella per la quale si
richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36
mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione, per un importo complessivo - I.V.A. esclusa
- almeno pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle sottocategorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco. Per
servizio analogo si intende un servizio che anche se non
identico riguardi attività simili almeno negli aspetti essenziali e caratterizzanti quelle definite nella sottocategoria
per la quale si chiede l’iscrizione (C.d.S. n. 7525/2010).
Per i soggetti di cui all’art. 34, lettere b) e c) del codice
ed in caso di RTI il requisito di cui al presente paragrafo
può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che
chiede l’iscrizione o dal RTI che chiede l’iscrizione.
Art. 8.
Documenti per l’iscrizione
Entro i termini di cui all’art. 6, gli interessati dovranno
far pervenire la documentazione in plico chiuso e sigillato
che deve riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A.,
sede legale e sede amministrativa, fax e PEC;
b) dicitura «Non aprire - Domanda di iscrizione
all’elenco fornitori»;
c) sottocategoria per la quale è stata presentata
l’istanza di partecipazione.
All’interno il plico deve contenere:
1. dichiarazione, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con cui il soggetto attesti i requisiti di partecipazione in conformità al modello allegato A;
2. eventuale dichiarazione resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett.
b) e c) del codice e, quindi, dal responsabile tecnico e/o
direttore tecnico ed altresì:
nel caso di professionisti associati, da ciascun
soggetto associato;
nel caso di società di capitali, dagli amministratori
muniti di rappresentanza;
nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
nel caso di S.n. c. da tutti i soci.
Serie generale - n. 265
A tal fine andrà utilizzato il mod. B allegato al presente
provvedimento.
NOTA BENE. In caso di consorzi la documentazione e la
dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.
ATTENZIONE: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. referenza bancaria in originale. Si precisa che in
caso di presentazione di istanze per più sottocategorie
l’originale potrà essere inserito in una sola di esse e nelle altre potrà essere allegata copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 precisando la sottocategoria nel cui plico è stata collocato l’originale.
Art. 9.
Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione
1. Scaduto il termine per la presentazione di cui
all’art. 6, il responsabile per la gestione dell’elenco provvede all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute.
2. L’amministrazione, entro tre mesi a decorrere dal
termine di cui all’art. 6, comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione, le sottocategorie per cui ciascun soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora l’amministrazione
ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione
entro tale termine ne darà comunicazione sul sito con atto
motivato.
3. Qualora la documentazione presentata necessiti
di integrazioni o chiarimenti da parte dell’amministrazione il procedimento di iscrizione viene sospeso sino
a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed
integrazioni.
4. Qualora l documentazione presentata sia carente di
alcuna delle dichiarazioni o di parte della documentazione, in difformità da quanto prescritto all’art. 8, l’istante
sarà invitato a regolarizzare entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Ai fini dell’inserimento in graduatoria
faranno fede la data ed il protocollo di arrivo della documentazione integrativa che completa l’istanza.
5. Qualora la documentazione sia completa ma necessiti di chiarimenti, l’istante sarà invitato a fornirli entro
un termine di 10 giorni. Ai fini dell’inserimento n graduatoria faranno fede la data ed il protocollo di arrivo
dell’istanza originaria.
6. Qualora la documentazione presentata non soddisfi
i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al sistema per
le categorie o sottocategorie, per le quali è stata richiesta
l’iscrizione, l’amministrazione potrà accogliere in modo
parziale l’istanza. Qualora la documentazione presentata
non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione al
sistema per alcuna delle sottocategorie, l’amministrazione respingerà l’istanza.
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