14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
le di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’ultimo anno antecedente la domanda di
iscrizione, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445, comma 2 c.p.p.
Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati
nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a
carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell’art. 38 del decreto legislativo n.163/06;
4. che non abbiano violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 19 marzo 1990,
n. 55;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio. Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
successive modifiche;
6. che non abbia commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’amministrazione, secondo motivata valutazione
dell’amministrazione stessa; o che non abbia commesso
un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
dell’amministrazione;
7. che non abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore
all’importo di cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973;
8. che, nell’anno antecedente la domanda di iscrizione, non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti
risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
Serie generale - n. 265
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
10. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 10. nei cui
confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interiettivi di cui all’art. 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge n. 4 agosto 2006,
n. 248;
11. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui
all’ art. 38, comma 1, lettera m-ter del codice;
12. iscritti nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi
tenuti a detti obblighi);
13. iscritti in appositi albi professionali, qualora il
servizio richiedano l’iscrizione obbligatoria in detti albi;
14. che non si trovino, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un
unico centro decisionale;
NOTA BENE. In caso di consorzio o di RTI i requisiti di
cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate o da ciascuna impresa
del raggruppamento.
B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria.
1. Fatturato Globale - Il fatturato globale conseguito
negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari
a € 20.000,00 I.V.A. esclusa moltiplicato per il numero di
sottocategorie per le quali l’operatore presenti istanza e
nelle varie categorie e sottocategorie, al netto dell’I.V.A.
(per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per classe 3
delle sottocategorie 2.01 e 2.02 il fatturato globale deve
essere almeno pari a € 137.000,00).
Per i soggetti di cui all’art. 34 lettere b) e c) del codice
ed in caso di RTI, il requisito del fatturato globale deve
essere posseduto integralmente dal consorzio o dal RTI
che chiede l’iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3)
x anni di attività].
2. Idonee referenze bancarie - Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno un
istituto di credito operante negli stati membri della UE
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