14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA resse comune il finanziamento di misure tese ad attuare una politica di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura; Visto altresì l’art. 46 del predetto regolamento FEP che nell’ambito dell’Asse prioritario 5 - Assistenza Tecnica prevede il finanziamento di misure inerenti le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e audit del programma operativo, no; Visto il decreto n. 13 del 21 aprile 2010 con il quale è stato approvato il manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione; Visto il Reg. (CE) n. 498/07 del 26 marzo 2007 della Commissione europea recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1198/06 del 27 luglio 2006; Visto il programma operativo dell’intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo con decisione (CE) C(2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell’11 novembre 2010; Visto il programma per la promozione e valorizzazione della pesca e dell’acquacoltura adottato con decreto n. 18 del 1° marzo 2011, in sostituzione del programma di cui al decreto dell’8 gennaio 2009, per l’attuazione della misura 3.4 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori; Viste le linee guida per le spese ammissibili misura assistenza tecnica approvate nel marzo 2011 dal Comitato di sorveglianza per la programmazione FEP 2007-2013; Visto il Reg. (CE) del Consiglio n. 861 del 22 maggio 2006 che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare; Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 226 recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 7 della legge n. 5 marzo 2001, n. 57» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 di adozione del programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015; Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato pubblicato nella Gazzetta Europea n. L/149 del 20 maggio 2014; Ritenuto di definire le procedure per la formazione e la gestione dell’elenco dei prestatori di servizi di cui agli articoli 19 lettera f) e 125 del decreto legislativo n. 163/2006 per i servizi resi a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura nelle materie di propria competenza; Ritenuto di avvalersi del presente elenco solo per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A. Serie generale - n. 265 Decreta: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto disciplina il sistema per l’acquisizione delle procedure in economia, nonché i criteri e le modalità di iscrizione all’elenco dei prestatori di servizi (di seguito «Elenco»), nonché le modalità di gestione ed aggiornamento dell’Elenco, per i servizi resi in favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (di seguito amministrazione) per importo inferiore ad € 40.000,00 esclusa I.V.A. Art. 2. Istituzione dell’elenco dei prestatori di servizi 1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 (di seguito codice) nonché delle procedure di cui all’art. 19 lettera f) del codice, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (di seguito anche amministrazione), l’elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125. 2. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42, del codice e dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del codice. Nell’ambito dell’elenco l’amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, per gli importi sopra indicati. 3. L’elenco, diviso per categorie, sottocategorie e classi di importo, viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo assegnato sulla base dell’ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla segreteria della direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura e, a parità di data, il numero di protocollo apposto); b) denominazione e ragione sociale; c) codice fiscale e/o partita I.V.A.; d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 4. L’elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, è adottato con decreto del direttore generale ed è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione - www.politicheagricole.gov.it — 46 —

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