14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, in materia di classificazione
delle strade statali in quanto complementare alla stessa
disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all’Anas in qualità di ente
gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381;
Vista la nota n. S106/12/640954/19.5.7/2/AF/ml del
12 novembre 2012, con cui la Provincia Autonoma di
Trento ha chiesto la classificazione a strada statale, quale
parte della S.S. 241 “della Val d’Ega e del Passo Costalunga”, della nuova variante all’abitato di Vigo di Fassa,
che si estende dal km 34,720 al km 35,848, e la contestuale declassificazione a strada comunale del tratto finale
della S.S. 241;
Visto il relativo parere favorevole dei Comuni di Vigo
di Fassa e di Pozza di Fassa, espresso con nota n. 1255/X/1
del 20 marzo 2013;
Visto il voto n. 50/13 reso nell’adunanza del 13 marzo
2014, con il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – V Sezione – ha espresso parere favorevole sulla
richiesta di classificazione a strada statale S.S. 241 “della
Val d’Ega e del Passo Costalunga” della nuova variante
all’abitato di Vigo di Fassa e della contestuale declassificazione a strada comunale del tratto finale della S.S. 241;
Decreta:
Art. 1.
La nuova variante all’abitato di Vigo di Fassa, di lunghezza pari a km 1,128, composta da un tratto di strada
di nuova realizzazione di lunghezza di km 0,627 e da un
tratto di strada comunale esistente del Comune di Vigo di
Fassa della lunghezza di km 0,501, che sottende il tratto
finale di S.S. 241 “della Val d’Ega e del Passo Costalunga” dal km 34,720 al Km 36,400, è classificata strada statale S.S. 241 variante all’abitato di Vigo di Fassa (TN).
Art. 2.
A seguito della modifica del tratto finale la lunghezza
complessiva della S.S. 241 si riduce da km 36,400 a km
35,848, e il nuovo caposaldo finale coincide con la progressiva km 52,730 della S.S. 48 “delle Dolomiti”.
Art. 3.
Il tratto esistente di S.S. 241 dal km 34,720 al km 36,40
sotteso dalla nuova viabilità statale è declassificato e trasferito al Comune di Vigo di Fassa per i tratti compresi dal
km 34,720 al km 35,510 e dal km 36,000 al km 36,400, e
al Comune di Pozza di Fassa per il tratto compreso tra il
km 35,510 e il km 36,000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2014
Il Ministro: LUPI
14A08694
Serie generale - n. 265
DECRETO 18 settembre 2014.
Classificazione a strada statale S.S. 240 «di Loppio e Val
di Ledro» della nuova variante all’abitato di Storo e contestuale declassificazione a strada comunale del tratto.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza in materia di classificazione e declassificazione
delle strade statali;
Visto l’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada,
che prescrive che per le strade statali la declassificazione
è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su proposta dell’ANAS o della Regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate
all’art. 2, comma 2, del regolamento medesimo;
Visto l’art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prescrive che
l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli
tronchi avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il
Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461 che prevede che nelle province autonome di Trento
e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle
stesse attribuite, la materia trattata dallo stesso decreto
rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite
norme di attuazione dello statuto;
Visto l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320,
che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per
il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità
stradale dello Stato quale ente proprietario e dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in
materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede
che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la riclassificazione delle strade statali siano effettuate dallo Stato d’intesa con la Provincia
interessata;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del
nuovo codice della strada, in materia di classificazione
delle strade statali in quanto complementare alla stessa
disciplina statutaria, con la sola differenza che le stes-
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