14-11-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA d) relazioni bilaterali con la Turchia, i Paesi del Caucaso, le Repubbliche centrasiatiche e la Russia; e) temi trattati nell’ambito delle Nazioni Unite e delle Agenzie Specializzate; f) temi relativi alle politiche ambientali ed energetiche; g) questioni relative all’organizzazione di Expo 2015; h) questioni relative alla internazionalizzazione delle imprese; i) variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa; l) questioni relative all’esportazione dei materiali di armamento; m) riorganizzazione degli uffici all’estero e revisione della gestione delle risorse umane e finanziarie; n) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro. Art. 2. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO, l’Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d’America; Serie generale - n. 265 b) le relazioni bilaterali coi Paesi del Medio Oriente e le tematiche connesse al processo di pace; c) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; d) gli atti riguardanti modificazioni all’ordinamento delle Direzioni Generali e dei Servizi; e) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; f) la convocazione e l’approvazione dell’ordine del giorno dell’Organo collegiale di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2014 Il Ministro: GENTILONI SILVERI 14A08894 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 24 settembre 2014. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l’anno 2014. IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l’art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all’art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari; Visti altresì gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell’individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l’art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/ CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»; Visti i decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1995, n. 240, e 5 novembre 1996, recante «Integrazione al decreto mi- — 29 —

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