14-11-2014
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 265
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 22 settembre 2014.
Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa
dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale
di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto l’art. 29, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo
cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico,
i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che
ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai
sensi dell’art. 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da adottare sentita la Conferenza unificata”;
Visto l’art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013, come da ultimo modificato dal decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,
un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti’. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di
tempestività dei pagamenti”. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso
il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e
modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
del 20 marzo del 2013”;
Considerato che l’art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante: “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede
che entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge
di conversione, vengano emanati i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’art. 29, comma 1-bis,
e 33, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 33 del
2013;
Considerato che le disposizioni del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che riguardano gli enti territoriali
e i loro enti strumentali, ad eccezione degli enti coinvolti
nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, entrano in
vigore il 1° gennaio 2015;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono
pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68
del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, e sono riutilizzabili
ai sensi di quest’ultimo decreto, del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni dall’obbligo
di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l’onorevole dottoressa Maria Anna
Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato
conferito l’incarico per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro
senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
giorno 11 settembre 2014;
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