la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale e colpevole e stabilita una pena restrittiva della liberta personale di minore durata, il punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che la estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. (1) La pena di morte e stata soppressa e sostituita con l ergastolo. Art. 10 Delitto comune dello straniero all estero Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte (1) o l ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto e commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale e stabilita la pena di morte (1) o dell ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore a un minimo di tre anni; 3) l estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. (1) La pena di morte e stata soppressa e sostituita con l ergastolo. Art. 11 Rinnovamento del giudizio Nel caso indicato nell art. 6, il cittadino o lo straniero e giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all estero, e giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Art. 12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto puo essere dato riconoscimento: 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l abitualita professionalita o la nel reato o la tendenza a delinquere; 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria; 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel

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