dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Art. 5 Ignoranza della legge penale Nessuno puo invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale. La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l illegittimita in cui non esclude dall inescusabilita di questo articolo nella parte dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, e avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e verificato l evento che e ivi la conseguenza dell azione od omissione. Art. 7 Reati commessi all estero E punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalita dello Stato; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsita in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilita della legge penale italiana. Art. 8 Delitto politico commesso all estero Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, e punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, e diritto politico del cittadino. E delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un altresi considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. Art. 9 Delitto comune del cittadino all estero Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale

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