dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale
straniera.
Art. 5 Ignoranza della legge penale
Nessuno puo
invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale.
La Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l illegittimita
in cui non esclude dall inescusabilita
di questo articolo nella parte
dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile.
Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato
Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e
punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, e
avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e
verificato l evento che e
ivi
la conseguenza dell azione od omissione.
Art. 7 Reati commessi all estero
E
punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti
reati:
1) delitti contro la personalita
dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita
in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico
credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro
funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilita
della legge penale italiana.
Art. 8 Delitto politico commesso all estero
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n.
1 dell articolo precedente, e
punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e
diritto politico del cittadino. E
delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un
altresi
considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte,
da motivi politici.
Art. 9 Delitto comune del cittadino all estero
Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale