CODICE PENALE 4450 4. Mi rimane -- dire a sistema penale del adottato dal codice. nuovo ripristino di la cui di legge una scala penale è posta la pena capitale. pena in Italia è dovuto alla iniziativa Vostra nuovo codice. A La dai novità una novità consiste applicazione dai di due rami del Parlamento, degnò già di dare la Sovrana si pertanto Non campo tale approvati. Maestä zione. ai più a san- legislativa introdotta dal solo nell'averne politici, delitti condo tale legge, limitata, gravi ed ai esteso è, quali atroci delitti il penali, come di pena di morte offuscare. più falso. Il libro di Cesare Beccaria: a dei de- litti e delle pene » va considerato storicamente sopratutto couna reazione contro le leggi e le tradizioni medioevali, me che ancora dominavano nel campo del diritto penale nella metà del secolo XVIII Basti dire che in Lombardia seconda la giustizia criminale era ancora regolata dalle ordinanze Carlo V del 1532 e di i provvedimenti sulla difesa dello Stato ha 11 calegge temporanea ed eccezionale, mentre i codici di Nulla gloria italiana, se- muni, cioè a quelli rispeito ai quali più indubbio e più largo il consenso della pubblica opinione. Vero e che la legge rattere condurrebbero ad una ristabilimento della co e contenente considera la teoria abolizionista come che i progetti tendenti al Alla sommità della Il si Francesco I del 1539. di Vero à che il Bec- caria, il quale fu uno dei rari seguaci della filosofla giusnaItalia, tendeva ad applicare anche nel campo turalistica in della legislazione penale le idee individualistiche che trion- tutti i codici, sono leggi permanenti ed ordinarie, favano oltr alpe, nel che sta in gran parte il segreto del suo successo. Il libro del Beccaria fu infatti subito tradotto in il ripristino della pena di morte nel sistema delle pene del nuovo codice penale rende stabile l'adozione della pena capitale. Ma e vero altresi che la pena di morte, anche dopo francese, fu approvato dal D'Alembert, portato alle stelle dal Voltaire e infine premiato dalla Società di Berna. Ma, malgrado le sue tendenze individualistiche, 11 Beccaria non si onde l'abolizione legislativa fattane nel 1890, é rimasta pur sempre nel sistema della nostra legislazione penale speciale, se non pronuncio mai in modo generale ordinaria, essendo essa stata mantenuta per il tempo di pace per il tempo di guerra nei codici penali militari tuttora come vigenti E altresi nel nostro diritto penale coloniale. conservata e si considera che nel tempo di guerra la legge penale militare diviene legge penale ordinaria e comune a tutti i cittadini, si può affermare che la pena di morte non è mai se stata considerata, in verità, quale pena una e rHiretta alle sole persone del militari, ma sempre. anche dopo l'abolizione nel codice penale ordinario, in tempo di guerra, come pena ordinaria e comune ad ogni cittadino. può Né far applicabile meraviglia che l'Italia, che fu prima tra le nazioni d'Europa ad abolire tale specie di pena, s'induca oggi a ripristinarla nella sua legislazione ordinaria. Nessuna contraddizione 11ano. condizioni può rimproverarsi al legislatore itapossibile istituire confronti tra le dell'Italia prima e dopo il 1890 e le condizioni Anzitutto non è dell'Italia di oggi. E ciò che poteva apparire inutile e superrigore penale quarant'anni or sono, può bene oggi più 11uo apparire non è, ogni come tale Il problema della pena di morte non problema legislativo, soltanto un problema di lì1osofia, sia pure scientifica. Esso e principalmente un problema di politica sociale e ben s'intende che le mutate condizioni di vita di un popolo possano, a distanza di quasi secolo, portare al ripristino di una pena in precedenza abolita se mutate appaiono le necessità della vita sociale e le oplîortunitA e le convenienze politiche. mezzo La legislativa storia della pena capitale presso le civili nazioni più europee tsi pensi, per esempio, alla Svizzera) è che una serie di successive abolizioni e di successivi rh pristini. Le necessità pratiche sono in questa materia cosi non de- terminanti che esse logicamente rio e sono politici ed la culla del cui legislazioni mente la mantenuta, volontà diretto delle a s'impongono anche nei paesi in cui doideologie che dovrebbero condurre all'abolizionismo. Vi sono nazioni che furo- minano sistemi liberalismo pena di mentre e tuttora si Camere rappresentative, sopprimerla o della democrazia nelle morte è stata anche sempre spunta, ogni soltanto a Nel suo hbretto « di e rigorosa- fronte nuovo alla tentativo limitarne l'appli- cazione. Ma il fenomeno più curioso e interessante è che la pena morte sia stata ritenuta necessaria proprio da quegli scrittori che furono fra i più autorevoli seguaci della filosofla individualistica, dalla quale discendono il liberalismo e la di democrazia. Ricordo Filangieri, Rousseau, Montesquieu, Kant. al Beccaria, 11 suo caso è singolare. Egli è considerato generalmente come il primo e più celebre avversario Quanto della pena di morte. E poichë il Beccaria fu italianó, da molti » egli così scrive: può credersi necessaria che per dei delitti e delle pene « la morte del cittadino non due motivi. Il primo, quando, anche privo di libertà, egli abbla ancora tali relazioni e tal potenza, che interessi la sicurezza della nazione... e quando la sua morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal esclusivamente militare assoluto contro la pena di e morte Questi concetti sono cazione successiva, la note ed e stata cire la di mossa, di pena sul risposta ad uno .. in una pubbli- scritto che si intitola dei delitti e delle pene , inserita nel volume secondo della edizione di Bassano del 1789. In questa risposta il Beccaria si scagionò dall'accusa, che gli era osservazioni commettere delitti anche meglio chiariti libro contrastare ai Sovrani il diritto di san- pure insistendo nel suo concetto che la pena di morte non debba essere inflitta fonciamentale, morte, e, se non quando sia utile e necessaria, aggiunse: « la ragione ·di punire di morte sarà poi giusta e necessaria contro le due classi accennate di delitti, e questa si chiamerà podestà giu- sta e necessaria, poichè se si trova che la morte di un uomo sia utile e necessaria al bene pubblico, la suprema legge della salvezza del popolo dà podestà di condannare a morte, e podestá questa sarà guerra nascerA della come nazione con nasce quella della guerra, cittadino un e ». Questo singolare destino della filosofla individualistica, di aver posto i principt che logicamente conducevano all'abolizione della pena di morte, ma di avere per lungo tempo nella teoria e nella pratica propugnato il mantenimento di questa pena, si rivela perfino nelle vicende della legislazione penale della rivoluzione francese, banditrice dei principi delfmdividualismo filosofico del cittadmo. e della dichiarazione dei diritti dell'uomo e in teoria dell'abolizione della pena di Fautori morte furono Marat e Robespierre, che dovevano poi mandaremigtinia di uomini al patibolo, e i due codici penali della rivoluzione, quello del 3 brumaio anno IV, e quello Napoleonica del 1810, conservavano largamente la pena di morte. Tale contraddizione tra la teoria e la pratica e la prova rnigliore che la pena di morte risponde a imprescindibili esigenze politiche e sociali Ma essa risponde, a mio avviso, anche alla concezione esatta dei rapporti tra l'individuo e la Stato, che non sono punto quelli asseriti dalla filosofla individualistica. Non à vero infatti che l'individuo sia il tine di tutta la di tutta l'attivitA sociale. E' vero, al contrario, che la società, considerata come l'organismo riassuntivo della serie vita e indeílnita delle generazioni, zione giuridica, hanno fini propri e lo Stato che ne à l'organizza- per questi vivono; mentre l'individuo non è che un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la e

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