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COUICE PENALE
di razza, di lingua, di costume, di tradizioni storiche, di moralità, di religione, e vivente, quindi, non di puri bisogni mate-
garantire le condizioni fondamentali
e
difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensi
del nuovo Regime politico, naturalmente non
esercitare una manifesta influenza sui princip1 filo-
un
poteva
di nuovi
quali s'ispira la riforma della legislazione penale
sottoposta all'Alta approvazione della Maestà Vostra.
Così, la filosolla giuridica penale, che ispira la nuova opera
l'uomo
e
secuzione della pena; che si esplica, per via della prevenzione
generale o sociale dei reati, da parte di tutti i cittadini non
giuridica
diversa da quel-
è che una derivazione della filosofla
la rivoluzione del
rono
escluse le vittime
speciale
cui si ispira-
così
1789, la dichiarazione dei diritti del-
del cittadino, i codici penali del 1791
e
o
reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro 11
pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione, e l'e-
soflei ai
a
pericolo di reati
diritto di difesa della società contro 11
che è propria
legislativa,
generale del Fascismo. Filosolla, in verità, ben
la che fu propria degli enciclopedisti francesi
i seguaci della scuola criminale positiva e cioè una
l'intesero
o
non
indispensabili della
Non però semplicemente un diritto di difesa sociale quale
ma anche, e sovratutto, di bisogni psicolosiano
essi intellettuali o morali o religiosi.
spirituali,
gici
Tale nuova concezione sociale, politica, etica dello Stato,
riali o economici,
non
e
vita in comune.
per
in
dell'emenda
anno IV e la stessa codificazione legislativa penale del primo
Napoleone, che fu il modello a cui si attennero, per più di un
secolo, tutte le altre successive legislazioni che dominarono
Ciò
nuovo
della prevenzione
per via
dell'intimidazione
mezzo
pubblico
del 3 brumaio
reati stessi,
dei
individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli,
o
della soddisfazione
e
e
del
come
per mezzo dell'intimidazione,
dell'eliminazione individuale dei rei.
generale,
e
apre la via a determinare quale sia la posizione del
codice penale di fronte alla così detta lotta delle scuole
l'una dall'altra filosofia sono
criminali in Italia ed all'estero. Il nuovo codice penale non ha
creduto, in verità, di dovere aderire in foto ai postulati di
principalmente in ciò che l'una à esclusivamente individualista, l'altra essenzialmente sociale o collettiva o statuale, in
quanto che, pur evitando gli eccessi della statolatria, pur tu-
piuttosto che di un'altra scuola criminologica. Anzitutto,
perché l'apera di riforma legislativa si compie non in virtù
e in contemplazione di astratte disquisizioni filosofiche e teo-
all'estero
in Italia, non escluso il codice penale del 1889.
e
caratteri che distinguono
I
telando nei confronti dello Stato l'interesse della libertà indivi-
duale, tuttavia subordina tale interesse all'interesse supremo
dell'esistenza e della conservazione dello Stato
e
impedisce
individui trascenda in licenza od arbitrio.
Secondo la concezione filosofica individualista che fu propria dell'illuminismo francese, il diritto di punire, nelle mani
che la libertà degli
dello Stato, si concepiva come un derivato di un diritto naturale dell'individuo, trasmesso allo Stato mediante alienazione
cessione fattane nel così detto contratto sociale o contratto
o
costitutivo della società
dello Stato o nel pactum subiectionis
e
una
,
riche, bensì in vista
Ritenevano taluni, tra cui il Filangieri, che codesto naturule diritto dell'individuo, allo Stato ceduto, fosse 11 naturale
di difesa o di vendetta individuale contro le offese
avvenute,
il che
portava
concepire
a
11
diritto
statuale di punire come un diritto di vendetta collettiva
riforma,
di
credo
di
o
so-
o
tra cui il Beecaria, che il diritto
nire dello Stato altro
diritto
di
del
libertà
deposito in
comune
non
fosse che
cittadino
derivato del naturale
un
più
e
di pu-
precisamente
come
un
delle minime porzioni di libertà naturale
dagli individui rinunziate per costituire appunto la Sovranità.
come somma del poteri dello Stato, ivi compreso 11 potere
di
punire.
A tali concezioni
che costituiscono
ultra-individualiste del
assai
più
diritto
di punire
negazione che l'affermazione
la
(101 suddetto potere riguardato
<lel
naturale
diritto
mente
non
la
rinunciata,
come una
graziosa concessione
di
libertà
si
dell'individuo, almeno nella
contrappone
filosofla giuridica
penale
tenacemente
del
logica-
e
Fascismo.
Secondo
tale concezione filosofica, il diritto di punire dello Stato non
è un derivato di un diritto naturale dell'individuo come
ritennero
i
giusnaturalisti,
avvertitamente
dominano
le
cui
altresl
concezioni
l'opera
di
più
o
alcuni
il Pessina. Il
meno
Carrara
di
ma
ispirarsi
deve
motivi
a
opportunità politica, adoperandosi
nella ricerca dei mezzi tecnici legislativi atti a soddisfare tali
necessità ed esigenze. In secondo luogo, perchè il dissidio
fra
le
due
scuole
dominanti
in Italia, l'una
che prende
di positive
di classica o giuridica, l'altra
nome
o
il
antropolo-
o sociologica, se pur sussiste ancora nella sfera dei principt teorici, sembra, in verità, essersi ormai placato sul terreno pratico delle realizzazioni legislative.
non
Il nuovo codice penale perciò ha ritenuto migliore avviso
giurare in modo esclusivo nel verbo di una o di altra
scuola scientitlca. Esso ha ritenuto opportuno
poco curandosi di creare
dedotto fino alle estreme
principio teorico
diritto di difesa dell'individuo
e
e
unilaterale
sistema
sostanzialmente diverso dal
avente 10 scopo di assicurare
da ciavero,
legislativo logicamente
più assurde conseguenze da un
molto preoccupandosi, invece,
e
di foggiare un sistema che tutte le scuole componesse nell'unitá di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni e
di vita della
le effettive esigenze
società
e
dello Stato.
codice penale che
contrastanti indirizzi scientiorganica, mi studierò qui di
Di questo generale sistema del nuovo
sintetizza
e
trascende i
diversi
in una superiore unità
brevemente esporre le linee fondamentali ed
ftci
2.
non
essenziali.
Dissi già che 10 scopo del diritto di punire dello Stato
può più disconoscersi esser dato dalla necessità di difen--
dere l'esistenza e la conservazione dello Stato medesimo contro 11 pericolo della criminalità, avvisata come fenomeno sociale generale. Ma, in verità, la difesa interna dello Stato contro il pericolo della delinquenza non si attua soltanto per via
delle pene, onde convierie riconnettere il sistema penale al 21
preventivi
repressivi
tua la lotta dello Stato contro la delinquenza. In
se pur talvolta con evidenti esagerazioni,
dalla scuola criminale antropologica), nulPaltro che un diritto
di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente con
ma
un
stema generale dei mezzi
Carmignani, ripresa,
medesimo, analogo
prendere
scuola soltanto ciò che in esse vi è di buono e di
diritto
di
Stato
e
professare alcun particolare
di
dottrinale,
o
sommi
e
criminalisti, quali
punire è, invece, secondo la concezione fascista (che in
ciò si ricollega alla tradizione propria del Romagnosi e del
il
nostri
10
ha bisogno
necessità sociale
fatta dagli individui allo Stato, per sé sempre mutabile e revocabile, e avente a proprio limite la barriera insuperabile
parte
non
filosofico
scuna
pubblica.
Ritenevano altri,
ciale
bisogni della
opportunità
convenienze politiche. Pertanto il legislatore, nell'opera sua
e
diritto
o
in considerazione dei reali
gica
che ne derivava.
minacciate
e
vita collettiva ossia delle esigenze sociali e delle
e
con
cui si at-
realtà la di-
fesa dello Stato contro la criminalità ora è difesa preventiva,
ora è difesa repressiva. La prima è lotta• contro le cause generali o speciali dei reati; l'altra è lotta contro gli effetti dannosi
o
pericolosi,
immediati o mediati, dei reati medesimi. La
contro la criminalità,
preventiva
generali (sociali,
ma,
cioè la difesa
ora
contro le cause
economiche
e
si
prí-
dirige
politiche)
della criminalità, complessivamente considerata come la som-