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CODICE PENALE
diritto sostanziale.
In
ogni modo, ad eliminare ogni dubbio,
nati, l'efficacia di tali atti deve potersi estendere
quindi
a
tutte le
pene, e
samente che l'estensione dell'effetto interruttivo o sospensivo
Nondimeno l'estinzione di codeste pene non deve potersi
desumere senz'altro dal condono o dalla commutazione della
riguarda soltanto i reati connessi.
anche a
quelle
ho ritoccato la formula della disposizione, dichiarando espres-
perché
pena principale,
accessorie.
l'indulto e la
grazia,
per la loro stessa
apportato alcune modificazioni alla disciplina
della oblazione nelle contravvenzioni (art. 162).
natura, possono essere anche soltanto parziali. Occorre, pertanto, che il decreto d'indulto o di grazia dichiari espressa-
restringere l'am-
mente la volontà del Sovrano di estinguere anche le pene ac.
cessorie, perchè queste si possano ritenere estinte per effetto
82.
Ho
-
Anzitutto
ho
ritenuto
conveniente non
missibilità dell'oblazione alle
sole
dal codice penale, come invece
del codice
devono
faceva il
anche alle contravvenzioni
estendersi
presse da leggi speciali, quando
samente in modo espresso.
In secondo luogo ho
prevedute
progetto. Le regole
contravvenzioni
queste
provveduto
a
non
dispongono diver-
l'applicazione
facilitare
estendendo 11 limite edittale de1Pammenda
lire diecimila, anzichè sino a lire seimila), e rendendo
dell'utile istituto,
(sino a
possibile l'oblazione sino all'apertura del dibattimento,
prima del decreto di condanna,
con
blazione (salvo il suddetto limite di
che viene
pena)
ovvero
ammessa
la
anche per le con-
travvenzioni di competenza del tribunale.
83.
-
Ho accolto volentieri la proposta di portare fino a due
minori degli anni diciotto o che hanno compiuto
(art.
possibile,
163),
serve
a
convinto che tutto
sottrarre
ciò
che,
gli
nei
anni set-
limiti del
specialmente i minorenni all'ese-
cuzione della pena e a facilitarne 11
sere accolto senza riluttanza.
87.
--
Se il condannato, al quale è stato conceduto il bene-
fìcio della non menzione della condanna nel certificato penale,
commette un nuovo delitto, l.ordine di non far menzione della
condanna precedente deve essere revocato (art. 175).
Questa disposizione, che riempie
ravvedimento, deve
una
lacuna della
legisla-
zione Vigente, non ha interamente soddisfatto la Commissione
parlamentare,
la quale ha proposto di dare facoltà, e non
d'imporre obbligo al giudice di revocare l'ordine nel caso di
cui si tratta.
L'argomento,
anni di pena il limite per l'applicabilità dell'istituto della sospensione condizionale della pena, quando si tratta d'individui
tanta
della sovrana indulgenza (art. 174
re-
un
da
essa
addotto,
che
cioè
può trattarsi
di
secondo delitto lievissimo, è però tutt'altro che convincente.
Grave o lieve, 11 nuovo delitto dimostra indiscutibilmente che
il beneficio
mento che
ha affatto conseguito 11 suo scopo, dal
goduto, ha tenuto
non
il soggetto, dopo averne
mo
una
violare ulteriormente la legge penale. Non
quindi opportuno di modificare l'articolo 175.
condotta tale da
mi è
es-
sembrato
88.
sere
-
La liberazione condizionale del condannato deve es-
revocata
se
il condannato commette un nuovo delitto, ov-
contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo
vero una
84.
-
Il perdono giudiziale, secondo 11 progetto, poteva es-
sere concesso
ai minori di anni diciotto, quando la
bilisse per il reato commesso una pena
riore ad un anno.
La Commissione parlamentare
legge
sta-
detentiva non supe-
propose che questo limite
venisse portato a due anni.
a
quei
invece
provvida larghezza, ai
quaH ho sopra accennato, accolsi la proposta, disponendo che
11 perdono possa concedersi quando si tratta di pena detentiva
Informandomi
superiore nel massimo
criteri
di
due anni o di pena pecuniaria
non superiore nel massimo a lire diecimila (art. -169).
non
85.
-
La
a
Commissione parlamentare
avrebbe
desiderato
che la prescrizione estintiva della pena fosse estesa anche alla
condanna alla pena di morte o dell'ergastolo.
Richiamo qui ció che ho esposto a proposito della non accettata proposta di rendere prescrittibili i reati punibili con
le predette pene.
Tall ragioni sono ancora più forti rispetto alla prescritione della pena, perchè qqesta presuppone che la responsabilità del colpevole sia stata irrevocabilmente accertata. Anche
per il codice del 1889 la pena dell'ergastolo era imprescrittibile,
e
nessuna voce autorevole, ch'io sappia, si à mai levata a
protestare contro questa saggia disposizione, malgrado i sen-
timenti di eccessiva
no
indulgenza
verso
fatti strada nella legislazione
86.
i delinquenti che si era-
nelle
e
dottrina del tempo.
Il progetto stabiliva
e
che l'indulto e la grazia non
ogni altro effetto penale della
condanna.
Ho considerato, tuttavia, che, se giusta à l'esclusione dei
semplici effetti penali della condanna, i quali, non essendo
a pene
», non formano oggetto proprio della sovrana clemenza,
si
essere computato nella durata della pena, parendole
11 far scontare totalmente la pena residua possa, talora,
costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione com-
che
messa, dal momento che la libertà
costituisce
pena,
una
una
grave
vigilata, pur
misum
non
essendo
restrittiva
della
libertà.
Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che 11 liberato condizionalmente
(qualsiasi), ovvero una
di trama all'ipotesi
sgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231).
Ora, poiche la trasgressione a tali obblighi non costituisce
commetta
contravvenzione
reato, l'unica
condizionale,
un
delitto
nuovo
della
indole,
stessa
sanzione rimane
con
la
logica
e
la
revoca
della
liberazione
necessaria conseguenza
della
espiazione della pena residua.
Anche
17),
colo
11 codice del
e non
1889 dispone nello stesso modo (artiè mai stato avvertito il bisogno d'una dispo-
sizione diversa.
La libertà condizionale, per quanto
vigilata, è sempre liquindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena
detentiva, né totalmente né parzialmente. Chi ne ha goduto,
bertà,
e
ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di
espiare tutta la pena ininterrottamente, 11 che gli rende
meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo
e se
-
estinguono le pene accessorfe
deve
invece
quegli atti la forza di
estinguere le pene accessorie, appunto perchè si tratta di vere
e proprie
pene, quantunque di carattere accessorio. Se oggetto dell'indulto e della
grazia sono le pene inflitte ai condannon
trascorso in libertà condizionale non è computato nella du.rata della pena (art. 177).
La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la
questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba
disconoscere
a
non
pone in una situazione pii1 favorevole degli altri condannati
che
non
si
trovarono nelle
sue
condizioni.
89.
Importanti modificazioni ho introdotto, di mia iniziativa, nell'istituto della viabilitazione (articoli 178 e seguenti).
-
Anche in questa
teri di Indulgenza
hanno
e
costantemente
materia ho
voluto
di larghezza verso
ispirarmi a quei crii meritevoli, che ini
guidato nella riforma. Mi
sono
pro-
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