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CODICE PENALE
congiungersi
credendo di
con una
nubile, nel qual
ci sarebbe reato (art. 0).
la norma in discorso,
Se non esistesse
nell'ipotest
tare che,
da
preveduta,
essa
si
vi
il reato o per preparare una scusa, non si applica se venne
commesso un reato diverso da quello a cui tendeva la 'preor-
case non
potrëbbe dubifosse
dinazione.
Nell'articolo é fatta poi espressa riserva dell'applicazione
riguarda le circostanze aggrävanti
della Commissione, mai
e attenuanti. E perciò, nell'ipotesi
uccidere 11 padre,
volendo
potrebbe considerarsi parricida chi,
ubritchezza (art. 92)
60 per ció che
Per rendere
ancora
più
vio all'articolo 60,
delle
chiari
questi'concetti,
ho
facendo espressa menzfone,
predetta riserva,
zato la
circostanze
aggravanti
e
di por
care
rinfor-
attenuanti.
Fuori dei casi
praticamente assai rari,
preventivo-repressivo qui
resse
er-
dozione
rore accidentale, si
invece
danneggiamento,
dere di lesione colposa,
ferisce un
e non
passante,
deve
dolosa, perché egli
non
'
risponvoleva
dology
titolo di
Paltro
non
voluto,
risponde
e
naturalmente
di esso si
titolo di colpa, in turreorno materiale.
In entrambe ie 1potesi sarebbe
principio
della
risponde
a
improprio aliplicare
questa implica
giuridico, cioè di diritti della
11
preterintenzionalità, perché
dello stesso
la lesione
bene
medesima specie.
TITOLO IV.
DEL itBD E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO.
M.
-
A
proposito
volere) mi richiamo
colo 42 (n. 26).
55.
-
Iliguardo
dell'articolo 85
a
quanto
alle così
(capacità
ho esposto
dette
d intendere e di
trattando dell'arti-
actiones liberae in causa
(art. 90 del progetto, 87 del codice), la Commissione parlamentare osservò che chi commette 11 fatto in stato d'incapacità
d'intendere
o
di volere, non può ritenersi imputabile, neppure
in tale stato Volontariamente. Non si deve affermare la responsabilità risalendo ad un momento anteriore
fatto, che si presuppone commesso senza la coscienza o la
se
si
messo
af
propri atti. La norma del progetto à stata ritenuta
pio grave, n quanto si riferisce a cause anche meraente colpose. C6gi, ad esempio, se uno scienziato, dedicanos) gd esþerligentiÀu gas. tossici, perde la capacità d'intensarebbe
exp e di cilere, e in tale=ëteto con hette .un delÏtto
inptizip punirlo, sia pure a titolo di colpa. La Commissione
e inollie di chiarire che l'agg avante, stabilita per 11
eaac che lo-stato d'incapacità siasi procurato per commettere
libed dei
tanto
di
l'a
pienamente imputabile
incapacità
d'intendere °o di
chi
si è messo in stato
al
fine di commettere
volere
11 reato o di prepararsi una scusa.
Quella preordinazione,
pertanto,
un'aggravante,
del progetto costituiva
che
ora
nella
disposizione
6 divenuta
requi-
sito per la punibilità di queste actiones liberae in causa, rima.
nendo esclusi i casi in cui lo stato d'incapacità si è acquisito
per sola
56.
colpa,
-
i
quali
non sono
punibili
confusioni,
Ad evitare facili
per
verun
titolo.
lanientate spesso nella
pratica durante l'impero del codice del 1889, la legge espressamente dichiara (art. 90) che gli stati emotivi o passionalt
hanno
non
11 colNell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui
si hanno invece
l'evento
altrest
voluto,
abbia
cagionato
pevole
l'uno voluto, e di esso si
consigliare
quella stabilita per l'ubria-
a
E però, modificando in tal senso l'articolo 87, ho disposto
soltanto che à
ferire quel passante..
due eventi:
sia tale da
non
analoga
d'una norma
pero ho ritenuto che l'inte-
e
chezza.
leva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cadi
gionato. Chi lancia un sasso contro una .finestra a scopo
e
non
maggiore, effetto sull'imputabilità, ed aggravando la responsabilità quando l'ubriachezza à preordinata al delitto. I
reati, invece, commessi in stato di incapacità d'intendere e di
volere prodotto da causa diversa che da ingestione di alcool,
nel rin-
preveduti nell'articolo 82, se, per
cagiona un evento diverso da quello voluto, 11 colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non
voluto, quando 11 fatto e preveduto dalla legge come delitto
colposo. E se 11 colpevole ha cagionato altrest l'evento voluto,
si applicano le tegole sul concorso di reati (art. 83).
La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la
disposizigne, parendole che, essendo l'azione inizialmente
dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento
non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa.
Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensi in dolo rispetto all'evento che vo-
questa forma di delinquenza, negando
derivante da caso fortuito o da forza
freno a
all'ubriachezza,
sono
53.
I
ubriachezza comunque procuratosi, sono purtroppo
assai frequenti ed allarmanti, ed è buona politica,penale cer-
invece il padre.
uccide
prodotto dall'azione di
delitti, infatti, commessi> in
stato
stato di
estraneo. In tal caso, come avverte l'articolo in'
ha pcciso
esarne, si applica la disposizione dell'articolo 60. E neppure
risponderebbe di parricidio chi, volendo uccidere un estraneo,
errore
dello
e
(art. 93).
sostanze stupefacenti
un
per
della Com-
missione per cið che si attiene alla condotta colposa e alle
ipotesi di actionas liberae in catisa, salvo pero nel caso della
di reati, e non unteità di reato.
dell'articolo
riconosciuto l'esattezza delle osserväzioni
Ho
concorso
tanto
in
per
sé
soli
determinati
alcun
casi,
nel
costanze, certi stati emotivi
ciale considerazione allo
o
sull'imputabilità.
di particolari
passionali sono prepi in
scopo
effetto
Solcir-
concorso
spe-
di attenuare la pena. Cosi
e 3• dell'articolo 62,
è, ad esempio, nelle ipotesi dei numeri 2•
nelle
quali
d'ira
o
prevedono le circostanze £avere agito in stato
suggestione d'uria folla in tumulto.
La Commissioneaparlamentare propose*che si'dicesse espilcitamente che i predetti stati non si consi°derano come Vizio
totale o parziale di mente.
Ma se à dichiarato che essi non escludono né diminuiscono l'irdputabilità, chi mai potrebbe considerarli comi vizio
totale o partiale di mentet Se si seguisse 11 consigliÖ della
Commissione, potrebbe avvenire che 11 giudice, pur non ritenendo applicabili in concreto le disposizioni riguardanti
l'infermità di mente, desse valore per altro titolo agli stati
medestmi, così da escludere o da diminuire l'il putabilità.
si
per
Con la tormula adottata, invece, si nega ogni effetto sul-
l'imputabilità agli stati emotivi e passionali per qualsiasi
titolo: disposizione piil precisa, completa e comprensive, e
quindi preferibile.
57.
-
Quando 11 fatte tu commesso sotto l'azione di
so-
stupefazione non à derivato da caso fortuito o da forza maggiore, non v'à né esclusione n6 diminuzione d'imputabilità. Anzi, se lo ptato mede81mo e stato preordinato al fine di commettere 11 retto o di
procurarsi una scusa, la pena à aumentata, come per l'u•
briachezza (art.15).
Nulla trovò a ridire la Commissione parlamentare su questa disposizione, chè anzimproppse di agargarla, aggiungendo
al termine
stupefacenti le parole so altri elementi ».
Senonche, allo stato attuale delle cognizioni mediche,
non esistono altre sostanze, oltre quelle che si comprendono
stanze
stupelacenti,
a
se
lo
a
stato di
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