19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
del DIS o dei direttori dell’AISE o dell’AISI, quando sia
necessaria mantenerne segreta la reale identità nell’interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne
l’incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identità di copertura.».
Serie generale - n. 41
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole:
«direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo».
Art. 10.
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI
PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE
INTERNAZIONALE
1. L’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
Art. 9.
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante:
“Approvazione del codice di procedura penale”
1. All’articolo 54-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
2. All’articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite
le seguenti: «e comma 3-quater».
3. All’articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono
sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali,».
4. All’articolo 371-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti:
«e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le
parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51,
comma 3-bis»;
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale
antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»;
alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c),
infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di
terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo
le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e
comma 3-quater»;
«Art. 103.
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con
funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con
funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti,
magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di
professionalità.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione
di procedimenti in materia di criminalità organizzata e
terroristica. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo
ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura
penale.».
2. All’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
3. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le
seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite
le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure
distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole:
«comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono
aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo».
4. All’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti mo-
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