19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del DIS o dei direttori dell’AISE o dell’AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell’interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l’incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.». Serie generale - n. 41 e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione Capo II COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE 1. L’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: Art. 9. Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: “Approvazione del codice di procedura penale” 1. All’articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 2. All’articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». 3. All’articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; b) le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali,». 4. All’articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis»; c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; «Art. 103. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo 1. Nell’ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L’anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall’articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 2. All’articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 3. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». 4. All’articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti mo- — 5 —

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