19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 6. Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione dell’ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di criminalità transnazionale»; b) all’articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. 2-ter. L’autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione. 2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell’articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l’ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell’articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell’articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.». Art. 7. Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia 1. L’articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 53 Ambito applicativo e titolari dei trattamenti 1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai Serie generale - n. 41 sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. 2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell’esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice: a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; b) articoli da 145 a 151. 3. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuati, nell’allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.». Art. 8. Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza 1. All’articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell’articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell’articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.»; b) all’articolo 23, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell’articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»; c) all’articolo 24, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all’articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.»; d) all’articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l’autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale — 4 —

Select target paragraph3