19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 24 dicembre 2014. Sostituzione del commissario liquidatore della «L’Altra città società cooperativa sociale», in Torino. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO C ONFERENZA UNIFICATA DELIBERA 13 novembre 2014. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2014, n. 330/2014, con il quale la società cooperativa «L’altra Città Società Cooperativa Sociale», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Bianca Steinleitner ne è stata nominata commissario liquidatore; Vista la nota del 23 ottobre 2014, pervenuta in data 3 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria impossibilità ad accettare l’incarico conferito, stante la sussistenza di cause di incompatibilità; Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Decreta: Art. 1. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970 (codice fiscale VLNLNZ70D29L219A), ivi domiciliato in via Luigi Leonardo Colli, n. 24, in sostituzione della dott.ssa Bianca Steinleitner. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge. Roma, 24 dicembre 2014 Il Ministro: GUIDI 15A01052 Serie generale - n. 41 Individuazione della regione Marche quale regione sul cui territorio il Fondo di garanzia limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia fidi. (Rep. Atti n. 139/CU). LA CONFERENZA UNIFICATA Nell’odierna seduta del 13 novembre 2014; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare l’art. 2, comma 100, lettera a) che dispone la costituzione di un Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale S.p.a. per assicurare parzialmente i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art. 18, comma 1, lettera r) dispone che sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.662 sopra indicato e che, con delibera della Conferenza, sono individuate le Regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385; Visto l’atto della Conferenza del 26 luglio 2001 (Rep. Atti n. 486) con il quale si disciplinano le procedure e si indicano le modalità con le quali le regioni interessate possono richiedere la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia prevista dall’art. 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo che a tale richiesta sia allegata una dettagliata relazione tecnica; Vista la nota della Regione Marche del 20 ottobre 2014 con la quale si provvede a trasmettere la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2014, corredata dalla prescritta relazione tecnica relativa al sistema delle garanzie per le piccole e medie imprese nella regione Marche, con particolare riferimento all’intervento pubblico e alle risorse messe a disposizione, corredata delle informazioni richieste dall’atto della Conferenza del 26 luglio 2001 sopra indicato, diramata con nota prot. CSR 4288 P-4.23.2.12 del 27 ottobre 2014; Considerato che con la deliberazione della Giunta regionale delle Marche sopra citata si chiede alla Conferenza di assumere la delibera volta a limitare, nel territorio della Regione stessa, l’intervento del Fondo di garanzia alla controgaranzia dei consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti nel registro delle imprese di una o più province della regione, per le operazioni di importo fino a 150.000,00 euro; — 30 —

Select target paragraph3