19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3.
Ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in
questione, teso a contemperare l’esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della
stessa, peraltro confermato dalle precedenti campagne di
sperimentazione, possono svolgere l’attività di pesca un
numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per
un totale di 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al
venerdì compresi, in funzione di una turnazione.
1. L’individuazione delle 30 imbarcazioni, di cui all’allegato elenco, è a cura della O.P. Ittici Sud Adriatico, che
dovrà dare comunicazione all’Autorità marittima di Manfredonia, almeno 24 ore prima dell’uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale delle suddette imbarcazioni è assicurata dalla medesima Capitaneria di Porto.
2. L’area di pesca è limitata alle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia.
3. L’attività di pesca, di cui al presente articolo è svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalità già indicate nel Piano di gestione trasmesso alla Commissione
europea.
4. È fatto divieto di detenere a bordo attrezzi per la pesca diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto
- sciabica da natante.
5. Trattandosi di pesca altamente selettiva, la maglia
della rete può avere un’apertura compresa tra i 3 ed i 5
millimetri.
6. Non è consentito l’utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri.
7. L’attività di pesca può essere svolta anche entro le 3
miglia dalla costa.
8. Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare
esclusivamente catture nelle ore diurne, da un’ora dopo
l’alba fino al tramonto.
9. È vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti
luminose.
10. È fatto obbligo di sbarco del prodotto catturato
esclusivamente presso il porto di Manfredonia ed il conferimento dello stesso presso il locale mercato ittico.
Art. 4.
1. L’organismo scientifico responsabile del monitoraggio è il CIRSPE (Centro Italiano Ricerche e Studi per la
Pesca), con sede legale a Roma, Via Torino, 144.
2. Tale organismo dovrà predisporre questionari volti
all’acquisizione dei dati scientifici richiesti, da distribuire
alle imprese entro il 15 febbraio 2015.
3. L’organismo scientifico, di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 15 giugno 2015 dovrà trasmettere
alla Direzione generale della pesca marittima e dell’ac-
Serie generale - n. 41
quacoltura, sulla base dei questionari compilati dalle imprese autorizzate, una relazione recante i dati relativi a:
a) caratteristiche biologiche del rossetto: taglia, sesso, alimentazione, maturità, stato di condizione, tassi di
crescita, di mortalità, periodi di reclutamento, distribuzione spaziale in funzione della taglia, ecc.;
b) catture giornaliere, lo sbarco, la zona di pesca, il
tempo trascorso in mare, l’eventuale cattura di altre specie oltre al rossetto.
4. È autorizzato l’imbarco di ricercatori a bordo per
consentire l’osservazione diretta delle operazioni di pesca, oltre che il controllo delle caratteristiche degli attrezzi e delle catture.
Art. 5.
1. L’acquisizione dei dati è volta a dar prova dell’elevata selettività della flotta in questione riconvertita dallo
strascico alla sciabica da natante; pertanto dovranno essere fornite informazioni quantitative sulla composizione
delle catture accessorie in termini di peso e/o numero di
individui.
2. Particolare attenzione dovrà essere portata agli eventuali dati di cattura di specie sottoposte a taglia minima di
cui all’allegato III del Regolamento n. 1967/2006, al fine
di dimostrare il rispetto del criterio stabilito all’art. 13,
paragrafo 9, lettera c) del medesimo Regolamento. Tale
conoscenza risulta particolarmente importante alla luce
dell’obbligo di sbarco introdotto dal nuovo Regolamento
di base della Politica Comune della Pesca di cui al Regolamento n. 1380/2013.
3. L’assunzione degli elementi e delle informazioni
di carattere scientifico, di cui al presente decreto, è atta
ad acquisire indicazioni il più possibile dettagliate sulle
specificità tecniche dell’attività di pesca, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di
svolgere tale attività oltre il limite delle 3 miglia nautiche
dalla costa.
4. Nel periodo di vigenza del presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
individuerà le imbarcazioni che potranno essere autorizzate in deroga, aventi il requisito dei 5 anni di attività di
pesca “comprovata”.
Il presente decreto, pubblicato mediante affissione
presso l’albo della Capitaneria di Porto di Manfredonia
è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in
data odierna ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
— 25 —
Roma, 10 febbraio 2015
Il direttore generale: R IGILLO