19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA natura scientifica connesse alla richiesta di deroga, rilevando, in particolare, la necessità di apportare integrazioni migliorative al piano di gestione in oggetto, al fine di permettere l’avvio della procedura per la Decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006; Considerato l’impegno assunto dall’Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri; Considerato, altresì, che il succitato art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando l’attività di pesca entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facoltà della Commissione Europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate; Considerata la necessità, alla luce di quanto espressamente richiesto dalla Commissione Europea, di definire, per l’attività di pesca in questione, informazioni più precise e dettagliate, con particolare riferimento ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attività, oltre il limite delle 3 miglia nautiche; Considerato che l’attività di pesca in questione può essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attività di altre imbarcazioni; Tenuto conto che i rilievi connessi alla richiesta di deroga afferiscono ad alcune sostanziali carenze di natura scientifica, quali ad esempio la necessità di dare prova di un’ elevata selettività della flotta riconvertita dallo strascico alle sciabiche da natante, fornendo informazioni quantitative sulla composizione delle catture accessorie (ad esempio in termini di peso e/o numero di individui, nonché la conoscenza di dati più precisi sui risultati della riconversione utili alla verifica del rispetto del criterio stabilito all’art. 13, paragrafo 9, lettera c) del suddetto Regolamento n. 1967/2006, riferito all’individuazione delle catture minime di specie sottoposte a taglia minima; Tenuto conto che la pesca del rossetto (aphia minuta) non può essere praticata con altri attrezzi, che non presenta un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto col fondo marino; Tenuto conto che la durata dell’attività di pesca di cui al presente decreto sarà limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche sì da poter rimodulare, nel senso richiesto dalla Commisisone, il Piano di gestione in questione; Serie generale - n. 41 Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all’andamento dell’attività produttiva delle imprese operanti nel predetto Compartimento di Manfredonia, nonché i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca già autorizzate; Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nel Compartimento marittimo di Manfredonia, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la rimodulazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 1967/2006, fino al 31 maggio 2015; Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attività di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione; Ravvisata la necessità di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita da complessive n. 96 imbarcazioni tutte aderenti alla O.P. Ittici Sud Adriatico Soc. Coop. con sede a Manfredonia – Lungomare Nazario Sauro C/o Nuovo Mercato ittico; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformità a quanto previsto dall’art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all’allegato A) del presente decreto, nell’ambito delle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del rossetto (aphia minuta) con la sciabica da natante, anche entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. 2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di cui all’allegato A) del presente decreto avanzano apposita istanza in bollo e firma autenticata ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, indirizzata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, intesa ad ottenere il rilascio dell’“autorizzazione di pesca” di cui all’art. 7 paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009. 3. Possono presentare l’istanza (allegando copia del relativo documento abilitativo all’attività di pesca) i titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria in corso di validità, riferiti esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto. Art. 2. 1. Le imbarcazioni, di cui all’allegato A) del presente decreto, potranno esercitare la pesca del rossetto (aphia minuta) con la sciabica da natante, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 31 maggio 2015. — 24 —

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