19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 41
Art. 5.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del
personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 febbraio 2015
Il direttore generale: GATTO
ALLEGATO
Denominazione della prova
Acidità
Analisi spettrofotometrica nell' ultravioletto
Cere
Esteri metilici degli acidi grassi
Numero di perossidi
Triacilgliceroli con ECN42
Norma / metodo
Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE
702/2007
Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE
299/2013 allegato I
Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE
183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE
702/2007
Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE
2568/1991 allegato XA + Reg. CEE
1429/1992
Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg.
UE 299/2013 allegato II
15A01056
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