19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all’art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2015, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La provvigione di collocamento, prevista dall’art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi, con l’osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2015. Serie generale - n. 41 Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso. L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2015. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2015 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA 15A01154 Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 168 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 16 febbraio 2015 la Banca d’Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5 100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4. 1. 1) per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti. DECRETO 11 febbraio 2015. Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,75%, con godimento 15 ottobre 2014 e scadenza 15 gennaio 2018, settima e ottava tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al — 15 —

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