19-2-2015 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 41 Art. 16. Art. 18. Disposizioni in materia contabile Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 20, comma 6. Capo IV INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE Art. 17. Iniziative di cooperazione allo sviluppo 1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. 2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58. 1. Nel quadro dell’impegno finanziario della comunità internazionale per l’Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l’anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l’erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto. 3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace. 6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero. 7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. 8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. — 9 —

Select target paragraph3