19-2-2015
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 41
Art. 16.
Art. 18.
Disposizioni in materia contabile
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione
alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le
disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta delle
Amministrazioni interessate, dispone l’anticipazione di
una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo
stanziamento di cui all’articolo 20, comma 6.
Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO
AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE
INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE
Art. 17.
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le
condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali,
Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan,
Sud Sudan, Palestina e, in relazione all’assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la
realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
1. Nel quadro dell’impegno finanziario della comunità internazionale per l’Afghanistan dopo la conclusione
della missione ISAF, è autorizzata per l’anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l’erogazione di un contributo di euro
120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane,
comprese le forze di polizia.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti
per l’attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la
spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa
sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la
partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle
Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale
speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la
costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un
fondo per la campagna di promozione della candidatura
italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848
per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative
PESC-PSDC, a quelle dell’OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa
Adriatico Ionica, nonché allo European Institute of Peace.
6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla
tutela dei cittadini e degli interessi italiani all’estero.
7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000
per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per
assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale in servizio in aree di
crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi
provvisori.
8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino
al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui
all’articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° ottobre 2014, n. 141.
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