7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di
information and communication technology (ICT), anche
mediante
definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.
4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b),
provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai
commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai commi
2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti
dal
medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui
sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al
comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli
necessari per lo svolgimento delle attivita'
di
prevenzione,
accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al
Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una
valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e
in un'ottica di gradualita', puo', entro trenta giorni, imporre
condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi
bandi di gara e contratti sono integrati
con
clausole
che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, l'affidamento
ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e
all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e
servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi
del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in
coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un
proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i
profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento e di repressione dei
reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente
lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi
e
servizi
informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3,