pubblici
e
quelli
di
cui
all'articolo
29
del
codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' quelli privati, individuati ai sensi della
lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico;
la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione
e
gestione
di
crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'
all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza
e
la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini
e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati
ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al
comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
assicura la trasmissione delle notifiche cosi' ricevute all'organo
del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione di
cui
all'articolo
7-bis
del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se
effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di
sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei
servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:
1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e
alla gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro
prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti
che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuita' del
servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;