3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta cooperativa; Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 ottobre 2016 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 613.240.536,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 669.972.107.00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 81.830.032,00; Considerato che con nota del 23 dicembre 2016 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; Vista la nota in data 5 gennaio 2017, con la quale il legale rappresentante, ha formalmente richiesto la sospensione del procedimento, in attesa della conclusione dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.fall; Vista la successiva nota pervenuta in data 2 febbraio 2017 con la quale la cooperativa ha comunicato di aver depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma L.F., in data 10 gennaio 2017 e di aver ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 19 gennaio 2017, depositato in cancelleria in data 24 gennaio 2017, una proroga per ulteriori 120 giorni, fino al 24 maggio 2017, per la presentazione del piano, della proposta e della documentazione di cui all’ar. 161, secondo e terzo comma L.F.; Viste le note in data 23 gennaio 2017 e ed in data 20 febbraio 2017, con le quali si è provveduto alla sospensione del procedimento fino al termine del procedimento in corso; Preso atto che in data 24 marzo 2017 la cooperativa ha comunicato di aver depositato istanza di rinuncia al concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F., attesa l’impossibilità di depositare il Piano concordatario ed ha richiesto il riavvio del procedimento per l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, dichiarando di non opporsi all’ulteriore corso del medesimo; Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società; Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Unieco Società Cooperativa» con sede in Reggio Emilia (RE) (codice fiscale n. 00301010351) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del Codice civile. Serie generale - n. 127 Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Baldini (codice fiscale BLDCRD73R07H223T), nato a Reggio Emilia il 7 ottobre 1973, ivi domiciliato, in via Emila all’Angelo n. 44/B. Art. 2. Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 7 aprile 2017 D’ordine del Ministro Il capo di Gabinetto ORSINI 17A03775 DECRETO 5 maggio 2017. Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488. IL DIRETTORE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l’art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92; Visto l’art. 8-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d’impresa; — 46 —

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