3-6-2017
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 127
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGE 29 maggio 2017, n. 71.
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e definizioni
1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il
fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori
coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni
scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si
intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione
di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete
internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si
possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
Art. 2.
Tutela della dignità del minore
1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del
minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del
social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione
o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore,
diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati
originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1,
comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator),
non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da
altre norme incriminatrici.
2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o
al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia
provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile
identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito
internet o del social media, l’interessato può rivolgere
analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al
Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
Piano di azione integrato
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il
contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute,
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione
dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti
e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono
servizi di social networking e degli altri operatori della rete
internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche
e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive
nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti
che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un
piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale
dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato
al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche
avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e
delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
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