3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127 Viene quindi segnalato che nei confronti di uno dei soci dell’impresa aggiudicataria della gestione della rete fognaria, nonché nei confronti il preposto della gestione tecnica della ditta affidataria del servizio di mensa scolastica sono risultate frequentazioni con soggetti controindicati anche sotto il profilo della normativa antimafia. Nelle proprie conclusioni la Commissione di indagine sottolinea come il primo cittadino abbia sistematicamente adottato atti connotati da gravi profili di illiceità come l’attribuzione, priva di qualunque fondamento giuridico, di compiti gestionali o di competenze assessorili a comuni cittadini. Tali incarichi sono stati conferiti con appositi atti sindacali - ben tredici da ottobre 2013 fino a pochi giorni prima l’esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - anche soggetti nei confronti dei quali sono state accertate gravi pendenze penali ovvero frequentazioni o collegamenti con elementi delle consorterie locali. Le verifiche espletate in sede di accesso hanno acclarato che con delibera di giunta di luglio 2013 è stato istituito l’ufficio di staff dell’organo di vertice dell’ente, demandando al responsabile del settore affari generali la sottoscrizione delle convenzioni da stipulare con i professionisti individuati direttamente dal sindaco. In particolare, sono state messe in luce le molteplici irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato la stipula delle convenzioni, con cui è stato conferito un numero spropositato di incarichi - ben undici - in rapporto alla densità demografica del comune. In contrasto con il generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale, talune convenzioni sono state sottoscritte direttamente dal primo cittadino, senza la preventiva acquisizione dei curricula in violazione dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Tra i soggetti chiamati a comporre l’ufficio di staff figura un professionista, il quale - come riferito dal prefetto - ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico in una società il cui amministratore unico, oltre ad essere allo stesso legato da vincoli di parentela, risulta coinvolto nel procedimento penale avviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. È significativo che con determina adottata dal responsabile dell’ufficio tecnico a novembre 2013 al professionista in parola è stato conferito l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza con riferimento ad una parte delle opere di urbanizzazione comprese nel piano per gli insediamenti produttivi di cui sopra detto. Ancora, con successiva determina di gennaio 2014 il Segretario generale pro tempore, anch’egli indagato nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Napoli, ha affidato al predetto professionista il compito di predispone la relazione tecnica relativa alla congruità di un accordo transattivo intervenuto tra il comune e la società aggiudicataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. L’organo ispettivo sottolinea che il conferimento dei sopra citati incarichi è avvenuto in violazione del disposto dell’art. 90, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, che sancisce il divieto di attribuire funzioni gestionali ai componenti degli uffici di staff degli organi di direzione politica. Peraltro, fonti tecniche di prova hanno fatto emergere l’esistenza di un accordo corruttivo che prevedeva la corresponsione di periodiche somme di denaro da parte del rappresentante legale della menzionata società affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione in favore del primo cittadino, del suo collaboratore e di un amministratore - facente parte anche della consiliatura del 2013 - in cambio dell’affidamento dell’appalto e dell’aumento dell’importo iniziale dei lavori per effetto di apposita variante in corso d’opera approvata con delibera di giunta a dicembre 2009. Parimenti, in base alla ricostruzione degli inquirenti partenopei, i responsabili della società concessionaria del servizio di gestione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali hanno effettuato illecite dazioni di danaro in favore del sindaco, del suo collaboratore e del suddetto amministratore, nonché del responsabile del servizio riscossione tributi. Questi ultimi, come evidenziano il Prefetto di Caserta e la Commissione di indagine, hanno inoltre indotto l’amministrazione comunale a chiedere un’anticipazione di cassa all’impresa in questione, anziché alla cassa depositi e prestiti, accordandosi con i titolari della stessa per una spartizione degli interessi che negli anni sarebbero stati versati dall’ente. In tale prospettiva, assume valore sintomatico la vicenda relativa alla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione e fornitura di kit contenenti buste per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, indetta con determina dirigenziale di aprile 2014. Al riguardo, le evidenze raccolte dagli organi inquirenti hanno messo in luce come la procedura sia stata alterata e pilotata ad opera dell’allora responsabile dell’ufficio tecnico, d’accordo con il sindaco, in modo da far risultare aggiudicataria un’impresa tra i cui dipendenti figura uno stretto parente del personaggio apicale di un potente gruppo criminale. Da ultimo, il Prefetto di Caserta e l’Organo ispettivo richiamano molteplici ulteriori episodi di corruttela e di deviazione dell’azione amministrativa dell’ente dai principi di imparzialità e di buon andamento, risultanti dalle citate indagini giudiziarie, quali le omissioni poste in essere dal comandante della polizia municipale in cambio di vantaggi personali ed il coinvolgimento del sindaco, del vicesindaco, di un consigliere comunale e del responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico nella falsificazione della pesatura dei rifiuti solidi urbani, che ha consentito all’impresa affidataria del servizio di smaltimento di conseguire profitti illeciti. Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Caserta hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di San Felice a Cancello, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell’ente. Sebbene il processo di ripristino della legalità nell’attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell’ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell’art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l’affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all’art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali. L’arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l’avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell’ente. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall’art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire anche quando sia già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l’adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di San Felice a Cancello (Caserta), con conseguente affidamento della gestione dell’ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell’azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività. In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 10 maggio 2017 Il Ministro dell’interno: MINNITI — 9 —

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