3-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 127 ALLEGATO Al Presidente della Repubblica Nel Comune di San Felice a Cancello (Caserta) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonché il buon andamento dell’amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Il 30 settembre 2016 è stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misure restrittive cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e di un suo collaboratore politico, del vicesindaco, di due consiglieri comunali, del responsabile pro tempore dell’ufficio tecnico comunale e del comandante della polizia municipale. Conseguentemente con decreti in pari data il Prefetto di Caserta ha accertato l’esistenza di una causa di sospensione di diritto dalla carica elettiva nei riguardi dei citati amministratori locali, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. In seguito, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti dell’organo consiliare su sedici assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2016 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell’ente ex art. 141, comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il 17 gennaio 2017 nei confronti del primo cittadino e di un terzo consigliere comunale è stata data esecuzione ad un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, di cui sono stati destinatari, tra gli altri, anche il predetto collaboratore del sindaco, il già citato responsabile dell’ufficio tecnico, il Segretario generale pro tempore, un assessore della consiliatura eletta nel 2007 ed un soggetto legato da stretti vincoli familiari ad un elemento apicale di un potente gruppo criminale. Tra le fattispecie delittuose contestate vi sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché i reati di cui agli articoli 319, 321 e 326 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Il quadro indiziario descritto nei citati provvedimenti giudiziari è risultato nel complesso confermato dalle successive decisioni assunte dal Tribunale del riesame di Napoli, nonostante l’attenuazione di alcune posizioni sotto il profilo delle esigenze cautelari. Le risultanze delle inchieste sfociate nell’adozione delle ordinanze in parola hanno fatto emergere l’esistenza, all’interno dell’amministrazione comunale, di gravissimi e reiterati fenomeni corruttivi tali da costituire un vero e proprio «sistema illegale» caratterizzato dal costante asservimento delle risorse pubbliche al tornaconto personale di esponenti dell’apparato politico e burocratico dell’ente in un contesto inquietante di commistione con gli interessi delle consorterie localmente egemoni. Le predette gravi vicende che hanno colpito il Comune di San Felice a Cancello hanno indotto il prefetto di Caserta a disporre, con decreto del 2 febbraio 2017, l’accesso ai sensi dell’art. 143, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 267 del 2000. Al termine dell’indagine ispettiva il Prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del sostituto Procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia del Tribunale di Napoli e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riunitosi lo scorso 20 aprile 2017, ha predisposto l’allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l’applicazione della misura prevista dal citato art. 143. Successivamente, a seguito di giudizio abbreviato, con dispositivo di sentenza del 28 aprile 2017, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il vicesindaco per violazione degli articoli 56 e 319-quater del codice penale e l’allora responsabile dell’ufficio tecnico comunale, tra l’altro, per i delitti di cui agli articoli 110, 319, 321, 323, 48 e 481 del codice penale, assolvendo uno dei due consiglieri comunali sopra menzionati. Il sindaco ed il suo collaboratore, unitamente ad alcuni imprenditori ed al comandante pro tempore della locale stazione dei carabinieri, sono stati rinviati a giudizio per diversi reati ed, in particolare, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Anche un quarto consigliere comunale è stato rinviato a giudizio per il delitto previsto dagli articoli 110 e 328 del codice penale. I lavori della Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all’intero andamento gestionale dell’amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l’ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la consorteria radicata nel territorio. Il Comune di San Felice a Cancello è situato in un’area connotata dalla pervasiva presenza di potenti organizzazioni criminali, di cui è stata acclarata l’elevata capacità di penetrazione nel tessuto economico locale, soprattutto nei settori dell’edilizia pubblica e privata, dei mercati ortofrutticoli e dello smaltimento dei rifiuti. Il Prefetto di Caserta evidenzia la continuità che ha caratterizzato la gestione dell’ente negli ultimi anni. Precisamente, tra i consiglieri eletti a seguito delle ultime consultazioni amministrative cinque erano presenti nella consiliatura del 2011 ed altri quattro in quella del 2007. Ancora, un ulteriore consigliere comunale eletto nel 2013 ed il vicesindaco hanno fatto parte di entrambe le pregresse amministrazioni. Il sindaco ha ricoperto più volte la carica di consigliere comunale ed assessore di San Felice a Cancello fin dal 1985, nonché la carica di primo cittadino dal 2002 al 2010. Viene quindi segnalato che taluni componenti degli organi di Governo del comune hanno vincoli di parentela o affinità ovvero rapporti di frequentazione con soggetti controindicati o con esponenti dei sodalizi localmente egemoni. Dagli atti della magistratura inquirente emerge come già dal 2009 gli amministratori e dipendenti coinvolti nelle richiamate operazioni di polizia giudiziaria abbiano dato luogo ad una conduzione personalistica e clientelare dell’istituzione locale con particolare riferimento alla gestione degli appalti e degli affidamenti di lavori e servizi per il conseguimento di vantaggi prevalentemente economici. In tale contesto, risulta avere svolto un ruolo di primo piano il più volte citato collaboratore del sindaco, di cui sono stati evidenziati i collegamenti anche parentali con esponenti della criminalità organizzata e che ha pesantemente condizionato l’attività dell’amministrazione comunale, pur non rivestendo alcun incarico all’interno della stessa. Emblematico in tal senso è l’episodio relativo ad un incontro, documentato da fonti tecniche di prova, svoltosi presso l’abitazione del predetto collaboratore tra quest’ultimo, alcuni suoi stretti familiari ed il congiunto dell’elemento apicale della camorra destinatario del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli. Nel corso di tale incontro, sono stati presi accordi in ordine all’individuazione delle imprese a cui affidare la realizzazione delle opere comprese nel piano per gli insediamenti produttivi del comune. In proposito, è altresì emerso che il collaboratore del sindaco ha avuto in consegna il progetto di intervento per l’attuazione del piano in questione, già depositato agli atti dell’ente, proprio al fine di sottoporlo all’esame del sopra citato congiunto del capoclan, il quale viene descritto negli atti della magistratura inquirente come il referente della consorteria per la selezione delle ditte a cui affidare lavori ed appalti, nonché l’incaricato di curare i rapporti con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. Il Prefetto pone inoltre in rilievo come il sindaco abbia esercitato pressioni per anticipare la discussione relativa al piano in questione rispetto ad altri punti iscritti all’ordine del giorno del consiglio comunale svoltosi l’11 giugno 2010, con lo scopo di assicurarne l’approvazione trattandosi di atto prodromico all’indizione della gara. — 8 —

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