regolamento, o altre cautele specifiche.
7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati
personali, con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del
Regolamento, e' ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo
alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei
soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al
presente articolo.
8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.
Art. 2-octies (Principi relativi al trattamento di dati relativi a
condanne penali e reati). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento,
che non avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica, e'
consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo
se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla
legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i
diritti e le liberta' degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge
o
di
regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1 nonche' le
garanzie di cui al medesimo comma sono individuati con decreto del
Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il trattamento di dati
personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di
sicurezza e' consentito se autorizzato da una norma di legge o, nei
casi previsti dalla legge,
di
regolamento,
riguardanti,
in
particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti da parte
del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro o
comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti da
leggi, regolamenti e contratti collettivi, secondo quanto previsto
dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge
o di regolamento in materia di
mediazione
finalizzata
alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di onorabilita',
requisiti soggettivi e presupposti interdittivi nei casi previsti
dalle leggi o dai regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a sinistri o
eventi attinenti alla
vita
umana,
nonche'
la
prevenzione,
l'accertamento e il contrasto di frodi o situazioni di concreto
rischio per il corretto esercizio dell'attivita' assicurativa, nei
limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai
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