diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante
l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti
che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio
di pubblici poteri nelle seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonche'
rilascio di documenti di riconoscimento o di viaggio o cambiamento
delle generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e
dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello straniero
e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di altri diritti
politici, protezione diplomatica e consolare, nonche' documentazione
delle attivita' istituzionali di organi pubblici, con particolare
riguardo alla redazione di verbali e resoconti dell'attivita' di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi rappresentativi, ivi
compresa la loro sospensione o il loro scioglimento,
nonche'
l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o di
decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo politico,
inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette all'applicazione,
anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia
tributaria e doganale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici,
agevolazioni,
elargizioni,
altri
emolumenti
e
abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense, riconoscimento
della personalita' giuridica di associazioni, fondazioni ed enti,
anche di culto, accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza del
soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali,
nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni
o
abilitazioni,
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
adesione a comitati d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali;