e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito «Regolamento», e del
presente codice, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e
delle liberta' fondamentali della persona.»;
d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Il presente codice reca disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle
disposizioni
del
regolamento.»;
e) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Autorita' di controllo). - 1. L'Autorita' di controllo
di cui all'articolo 51 del regolamento e' individuata nel Garante per
la protezione dei dati personali, di seguito «Garante», di cui
all'articolo 153.»;
f) dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti Capi:
«Capo II (Principi) - Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento
di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri). - 1.
La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b),
del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o,
nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
2. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati
personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie
di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne
penali e reati di cui all'articolo 10 del
Regolamento,
per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o
connesso
all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del
comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di
interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo'
essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni
dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia
adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a
garanzia degli interessati.
3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o
connesso
all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli
per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
comma 1.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'
soggetti
determinati
diversi
dall'interessato,
dal
rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal
responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione
europea, dalle
persone
autorizzate,
ai
sensi
dell'articolo
2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti