puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del
parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di
criminalita' informatica e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
7. Il Garante non e' competente per il controllo dei trattamenti
effettuati dalle autorita' giudiziarie nell'esercizio delle loro
funzioni.»;
d) dopo l'articolo 154 sono inseriti i seguenti:
«Art. 154-bis (Poteri). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, dalla Sezione II del Capo VI del Regolamento e dal
presente codice, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 6,
del
Regolamento medesimo, il Garante ha il potere di:
a) adottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure
organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento,
anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui
all'articolo 25 del Regolamento;
b) approvare le regole deontologiche di cui all'articolo 2-quater
.
2. Il Garante puo' invitare rappresentanti di un'altra autorita'
amministrativa indipendente nazionale a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra
autorita'
amministrativa
indipendente
nazionale,
prendendo
parte
alla
discussione di argomenti di comune interesse; puo' richiedere,
altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto ad
altra autorita' amministrativa indipendente nazionale.
3. Il Garante pubblica i propri provvedimenti sulla base di quanto
previsto con atto di natura generale che disciplina anche la durata
di tale pubblicazione, la pubblicita' nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul proprio sito internet istituzionale nonche'
i casi di oscuramento.
4. In considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro,
piccole e medie imprese, come definite
dalla
raccomandazione
2003/361/CE, il Garante per la protezione dei dati personali, nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento e del presente Codice,
promuove, nelle linee guida adottate a norma del comma 1, lettera a),
modalita' semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del
trattamento.
Articolo 154-ter (Potere di agire e rappresentanza in giudizio). 1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio nei confronti del
titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Garante e' rappresentato in giudizio dall'Avvocatura dello
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