Modifiche alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30
2003, n. 196
giugno
1. Alla parte II, titolo X, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 121:
1) la rubrica e' sostituita
dalla
seguente:
«(Servizi
interessati e definizioni)»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
titolo si intende per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad uncontraente o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio di
comunicazione elettronica accessibil e al pubblico che consente la
comunicazione bidirezionale;
c) «reti di comunicazione
elettronica»,
i
sistemi
di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non
attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
e) «servizio di
comunicazione
elettronica»,
i
servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva
2002/21/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) «contraente», qualunque persona fisica, persona giuridica,
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