criteri selettivi da osservare per
il
trattamento
di
dati
identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalita'
per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti
dell'interessato, tenendo conto dei
principi
contenuti
nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare
direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare nei casi in cui si puo' prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti
nelle raccomandazioni di cui alla lettera b);
e) modalita' semplificate per la prestazione del consenso degli
interessati relativamente al trattamento dei dati di cui all'articolo
9 del regolamento;
f) i casi nei quali i diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e
21 del Regolamento possono essere limitati ai sensi dell'articolo 89,
paragrafo 2, del medesimo Regolamento;
g) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies;
h) le misure da adottare per favorire il rispetto del principio
di minimizzazione e delle misure tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32 del Regolamento, anche in riferimento alle cautele
volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono
autorizzate o designate e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di
dati per fini statistici o di ricerca scientifica da effettuarsi con
enti ed uffici situati all'estero;
i) l'impegno al rispetto di regole deontologiche da parte delle
persone che, ai sensi dell'articolo
2-quaterdecies,
risultano
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'
diretta del titolare o del responsabile del trattamento, che non sono
tenute in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.»;
o) l'articolo 107 e' sostituito dal seguente:
«Art. 107 (Trattamento di categorie particolari di dati personali).
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-sexies e fuori
dei casi di particolari indagini a fini statistici o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al
trattamento di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento, quando e'
richiesto, puo' essere
prestato
con
modalita'
semplificate,
individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 o
dalle misure di cui all'articolo 2-septies.»;
p) l'articolo108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - 1. Il trattamento di
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